Art. 8. 1. Per la realizzazione degli interventi di riparazione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009 relativi alle parti comuni degli edifici si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009. 2. I compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, da definire con appositi protocolli, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nei limiti dei tetti di spesa gia' indicati nelle citate ordinanze. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 agosto 2009 Il Presidente: Berlusconi