Art. 8.

  1.  Per  la  realizzazione  degli  interventi di riparazione di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6
giugno  2009 relativi alle parti comuni degli edifici si applicano le
disposizioni  previste  dagli  articoli  1,  comma  5,  e 2, comma 1,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del
6 giugno 2009.
  2.  I  compensi  spettanti agli amministratori di condominio per le
prestazioni   professionali   rese   ai  sensi  delle  ordinanze  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  emanate  per consentire la
riparazione  o  la  ricostruzione  degli  immobili  danneggiati dagli
eventi   sismici   del  6  aprile  2009,  da  definire  con  appositi
protocolli,  rientrano  tra  le  spese  ammissibili a contributo, nei
limiti dei tetti di spesa gia' indicati nelle citate ordinanze.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

   Roma, 15 agosto 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi