Art. 3. 1. In ragione delle maggiori attivita' da porre in essere per fronteggiare le attivita' derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, ed in particolare per l'espletamento delle attivita' di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in premessa, il sindaco dell'Aquila, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, e' autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, previsti all'art. 1 commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ad ogni altra disposizione che preveda la riduzione o il contenimento della spesa di personale, a stipulare non piu' di 88 contratti di lavoro a tempo determinato, con durata fino al 30 giugno 2010, di cui tre di livello dirigenziale in deroga all'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» del 23 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, e uno di prestazione di opera professionale, nel limite massimo di euro 3.200.000,00. 2. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attivita' di emergenza e di ricostruzione, il personale del comune dell'Aquila, nel limite massimo di ottanta unita', e fino al 30 giugno 2010, puo' essere autorizzato alla effettuazione di lavoro straordinario, effettivamente reso, fino a cinquanta ore mensili, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento fissati dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite massimo di euro 750.000,00. 3. Agli oneri derivanti presente articolo, valutati in euro 3.950.000,00, si provvede a carico delle risorse attribuite al comune dell'Aquila per fronteggiare l'emergenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.