Art. 3.



  1.  In  ragione  delle  maggiori  attivita'  da porre in essere per
fronteggiare  le attivita' derivanti dalla situazione emergenziale di
cui  al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile
2009,  ed  in  particolare  per l'espletamento delle attivita' di cui
alle  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri citate in
premessa,  il sindaco dell'Aquila, nei limiti della vigenza temporale
dello  stato di emergenza, e' autorizzato, in deroga agli articoli 35
e   36   del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  e  agli  obblighi di riduzione e di
contenimento  della spesa di personale, previsti all'art. 1 commi 557
e  562  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  all'art.  76 del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n. 133, e successive modificazioni ed
integrazioni,  all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  ed  ad  ogni  altra  disposizione che preveda la riduzione o il
contenimento  della  spesa  di  personale, a stipulare non piu' di 88
contratti di lavoro a tempo determinato, con durata fino al 30 giugno
2010,  di  cui  tre di livello dirigenziale in deroga all'art. 26 del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  «Regioni
autonomie  locali» del 23 dicembre 1999 e successive modificazioni ed
integrazioni, e uno di prestazione di opera professionale, nel limite
massimo di euro 3.200.000,00.
  2.  In  ragione  del  prolungato  e gravoso impegno per le maggiori
esigenze  derivanti  dalle attivita' di emergenza e di ricostruzione,
il  personale  del  comune dell'Aquila, nel limite massimo di ottanta
unita',  e  fino  al  30  giugno  2010,  puo' essere autorizzato alla
effettuazione  di  lavoro  straordinario, effettivamente reso, fino a
cinquanta  ore mensili, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle
fonti  di finanziamento fissati dall'art. 14 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» 1° aprile
1999  e  successive modificazioni ed integrazioni, nel limite massimo
di euro 750.000,00.
  3.  Agli  oneri  derivanti  presente  articolo,  valutati  in  euro
3.950.000,00, si provvede a carico delle risorse attribuite al comune
dell'Aquila  per fronteggiare l'emergenza ai sensi dell'art. 7, comma
1,   decreto-legge   28   aprile   2009,   n.   39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.