Art. 6.



  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP, ai sensi dell'art. 26
della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, per l'acquisizione di lavori,
beni  e  servizi in favore delle popolazioni interessate dagli eventi
sismici  del 6 aprile 2009 prevedendo gli adeguamenti del contenuto e
delle  modalita'  delle  prestazioni contrattuali ritenuti a tal fine
necessari.