Art. 6. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in favore delle popolazioni interessate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 prevedendo gli adeguamenti del contenuto e delle modalita' delle prestazioni contrattuali ritenuti a tal fine necessari.