Art. 7. 1. In favore del personale delle province dell'Abruzzo, interessato dalle attivita' di verifica e controllo delle perizie prodotte per l'accesso ai contributi nonche' per le ulteriori valutazioni di agibilita', afferenti ai comuni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' autorizzata l'erogazione di compensi di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite in favore di 5 unita' di personale. 2. In favore del personale del CNR direttamente impegnato nelle zone terremotate con ordine di servizio dei direttori competenti, in attivita' necessarie al superamento dell'emergenza, nonche' nelle diverse funzioni DICOMAC, e' autorizzata, fino al 30 giugno 2010, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 75 ore pro-capite mensile, secondo le esigenze individuate dal commissario, e fino ad un massimo di 10 unita' di personale. In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attivita' connesse al supporto tecnico scientifico fornito nella gestione della emergenza con particolare riguardo alla funzione tecnica di valutazione e censimento dei danni ed a quella di salvaguardia dei beni culturali e' attribuito all'ITC CNR - Istituto per le tecnologie della costruzione - il contributo straordinario di euro 300.000,00, ivi comprese le somme per lo svolgimento di lavoro straordinario e di cui al presente comma, rendicontando e documentando le spese effettivamente sostenute, con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 3. Per l'utilizzo di tale contributo il CNR-ITC tiene apposita evidenza contabile.