Art. 8. 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3780 del 6 giugno 2009, e' aggiunto infine il seguente comma: «3-bis. Gli importi dei tributi di spettanza della provincia dell'Aquila non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari sono anticipati al predetto ente dallo Stato, secondo le modalita' definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi, si provvede a ridurre i trasferimenti erariali a favore della provincia dell'Aquila di importi pari alle anticipazioni concesse». 2. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, l'amministrazione provinciale dell'Aquila, e' autorizzata, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, previsti dall'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da ogni altra disposizione che preveda la riduzione o il contenimento della spesa di personale, a stipulare non piu' di dodici contratti di lavoro a tempo determinato, con durata fino al 30 giugno 2010, con oneri valutati in euro 250.000,00, prioritariamente attingendo dalle societa' cui la provincia ha affidato con convenzione incarichi di catalogazione libri e manutenzione edifici, dalle societa' di somministrazione di lavori interinale che hanno fornito personale in servizio da almeno dodici mesi per la vigilanza e relativo supporto. 3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, la provincia dell'Aquila e' autorizzata a stipulare cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con durata fino al 30 giugno 2010, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo n. 165/2001, all'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, ed all'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007, con oneri valutati in euro 171.000,00. 4. Per fronteggiare le maggiori esigenze inerenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 i contratti di assunzione a tempo determinato del personale precario non dirigenziale della provincia dell'Aquila, nel limite di 17 unita' di personale, con funzioni di natura tecnica, informatica, e di vigilanza, in servizio alla data del 6 aprile 2009, possono essere prorogati o rinnovati, a seguito di provvedimento espresso dell'ente, anche con contratto part-time, fino al 30 giugno 2010, con oneri valutati in euro 355.000,00. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 776.000,00, si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.