Art. 8.



  1.  All'art.  1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3780
del 6 giugno 2009, e' aggiunto infine il seguente comma:
  «3-bis.  Gli  importi  dei  tributi  di  spettanza  della provincia
dell'Aquila   non   percepiti   per  effetto  della  sospensione  dei
versamenti  tributari  sono  anticipati al predetto ente dallo Stato,
secondo  le  modalita'  definite  con  apposito  decreto del Ministro
dell'economia  e  delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa
della riscossione dei predetti tributi sospesi, si provvede a ridurre
i  trasferimenti  erariali  a  favore  della provincia dell'Aquila di
importi pari alle anticipazioni concesse».
  2.  Al  fine  di  soddisfare  le  maggiori esigenze derivanti dalla
situazione   emergenziale  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri 6 aprile 2009, l'amministrazione provinciale
dell'Aquila,  e'  autorizzata,  in  deroga  agli articoli 35 e 36 del
decreto  legislativo  n.  165  del 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni,  e  agli  obblighi di riduzione e di contenimento della
spesa di personale, previsti dall'art. 1, commi 557 e 562 della legge
27  dicembre  2006,  n.  296, all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 91
del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, e da ogni altra
disposizione  che  preveda la riduzione o il contenimento della spesa
di  personale,  a  stipulare non piu' di dodici contratti di lavoro a
tempo  determinato,  con  durata  fino  al  30 giugno 2010, con oneri
valutati   in  euro  250.000,00,  prioritariamente  attingendo  dalle
societa'  cui  la  provincia ha affidato con convenzione incarichi di
catalogazione   libri  e  manutenzione  edifici,  dalle  societa'  di
somministrazione  di lavori interinale che hanno fornito personale in
servizio da almeno dodici mesi per la vigilanza e relativo supporto.
  3.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al comma 2, la provincia
dell'Aquila   e'   autorizzata   a   stipulare  cinque  contratti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  con  durata  fino al 30
giugno  2010, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, ed in
deroga  agli  articoli  7  e  53 del decreto legislativo n. 165/2001,
all'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, ed all'art. 3, comma
54, della legge n. 244/2007, con oneri valutati in euro 171.000,00.
  4.  Per  fronteggiare  le  maggiori  esigenze  inerenti agli eventi
sismici  del  6  aprile  2009  i  contratti  di  assunzione  a  tempo
determinato  del  personale precario non dirigenziale della provincia
dell'Aquila,  nel  limite  di 17 unita' di personale, con funzioni di
natura  tecnica,  informatica,  e di vigilanza, in servizio alla data
del 6 aprile 2009, possono essere prorogati o rinnovati, a seguito di
provvedimento espresso dell'ente, anche con contratto part-time, fino
al 30 giugno 2010, con oneri valutati in euro 355.000,00.
  5.  Agli  oneri  derivanti  dal presente articolo, valutati in euro
776.000,00,   si   provvede  a  carico  dell'art.  7,  comma  1,  del
decreto-legge  28  aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.