Art. 9.



  1.  Dopo il comma 4, dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  9  luglio  2009, n. 3789, e successive
modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
  «5.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche ai
fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per l'acquisto di
unita'  abitative residenziali gia' ultimate o in fase di ultimazione
da  adibire  alla  locazione temporanea, con le condizioni previste e
per  la  durata  minima di 18 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di
complessivi  36  mesi  e  in  casi  eccezionali fino ad un massimo di
complessivi 60 mesi, in favore delle popolazioni colpite dal sisma le
cui  abitazioni principali siano state distrutte o rese inagibili con
priorita'  per  quelle  con esito di tipo “E” per effetto
dell'evento calamitoso.
  6.  Nell'ambito  degli  interventi di cui all'art. 2, comma 10, del
decreto-legge  28  aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  il  commissario delegato e'
autorizzato  a  concedere,  per  le  unita' abitative reperite con le
modalita'  del  comma  5, fino al limite massimo di euro 2.000,00 per
ciascuna  unita'  immobiliare  alloggiativa, per l'acquisto di arredi
necessari  a  renderla  immediatamente  idonea all'uso abitativo, con
oneri  a  carico  delle  risorse  di  cui  all'art.  7,  comma  1 del
decreto-legge  28  aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  7.  L'indennizzo  di  cui dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3789 del 9 luglio 2009 puo' essere
riconosciuto  alle  imprese  anche  in  caso  di vendita delle unita'
abitative  ai  fondi  comuni  di  cui  al  comma  5,  e potra' essere
utilizzato  nel  rispetto  del  limite  massimo di euro 30.000,00 ivi
previsto  anche  per  il  riconoscimento di premi di accelerazione in
favore delle imprese di costruzione che realizzino i lavori».