Art. 9. 1. Dopo il comma 4, dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3789, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti: «5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per l'acquisto di unita' abitative residenziali gia' ultimate o in fase di ultimazione da adibire alla locazione temporanea, con le condizioni previste e per la durata minima di 18 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di complessivi 36 mesi e in casi eccezionali fino ad un massimo di complessivi 60 mesi, in favore delle popolazioni colpite dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o rese inagibili con priorita' per quelle con esito di tipo “E” per effetto dell'evento calamitoso. 6. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2, comma 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il commissario delegato e' autorizzato a concedere, per le unita' abitative reperite con le modalita' del comma 5, fino al limite massimo di euro 2.000,00 per ciascuna unita' immobiliare alloggiativa, per l'acquisto di arredi necessari a renderla immediatamente idonea all'uso abitativo, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 7. L'indennizzo di cui dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 puo' essere riconosciuto alle imprese anche in caso di vendita delle unita' abitative ai fondi comuni di cui al comma 5, e potra' essere utilizzato nel rispetto del limite massimo di euro 30.000,00 ivi previsto anche per il riconoscimento di premi di accelerazione in favore delle imprese di costruzione che realizzino i lavori».