Art. 3. 1. Per la campagna 2009/2010, ferma restando la soglia minima garantita di 100.000 euro per ciascuna regione e provincia autonoma, la ripartizione dei fondi quota regionale e' effettuata sulla base dei seguenti criteri, definiti dalle regioni e province autonome: - 40% sulla base della superficie vitata regionale; - 40% sulla base della superficie rivendicata DO/IGT regionale risultante dalla dichiarazione di raccolta presentata nell'anno 2008; - 10% sulla base del volume di export di vino riferito agli ultimi 3 anni ( 2005 - 2006 - 2007 fonte Commercio estero - elaborazione INEA); - 10% sulla base del valore prodotto vino (valore prezzi correnti riferiti agli ultimi 5 anni - fonte ISTAT). 2. Sulla base dei predetti criteri il Ministero procede alla ripartizione dei fondi quota regionale mediante apposito decreto dipartimentale da emanarsi, senza acquisire l'intesa della Conferenza Stato-regioni, entro il 1 settembre 2009. Roma, 29 luglio 2009 Il Ministro: Zaia