Art. 3.



  1.  Per  la  campagna  2009/2010,  ferma  restando la soglia minima
garantita  di 100.000 euro per ciascuna regione e provincia autonoma,
la  ripartizione  dei  fondi quota regionale e' effettuata sulla base
dei seguenti criteri, definiti dalle regioni e province autonome:
   - 40% sulla base della superficie vitata regionale;
   -  40%  sulla  base  della superficie rivendicata DO/IGT regionale
risultante dalla dichiarazione di raccolta presentata nell'anno 2008;
   - 10% sulla base del volume di export di vino riferito agli ultimi
3  anni  (  2005  - 2006 - 2007 fonte Commercio estero - elaborazione
INEA);
   -  10% sulla base del valore prodotto vino (valore prezzi correnti
riferiti agli ultimi 5 anni - fonte ISTAT).
  2.  Sulla  base  dei  predetti  criteri  il  Ministero procede alla
ripartizione  dei  fondi  quota  regionale  mediante apposito decreto
dipartimentale da emanarsi, senza acquisire l'intesa della Conferenza
Stato-regioni, entro il 1 settembre 2009.
   Roma, 29 luglio 2009
                                                    Il Ministro: Zaia