Art. 2.



  In  applicazione  degli  articoli  47  e 48 del regolamento (CE) n.
479/2008  e  degli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009,
di   seguito  denominato  regolamento,  l'ICQ  effettua  i  controlli
conformemente  alle  disposizioni  contenute  all'art.  3, al fine di
verificare il rispetto del disciplinare sia durante la produzione che
durante e dopo il condizionamento del vino.