Art. 2. In applicazione degli articoli 47 e 48 del regolamento (CE) n. 479/2008 e degli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009, di seguito denominato regolamento, l'ICQ effettua i controlli conformemente alle disposizioni contenute all'art. 3, al fine di verificare il rispetto del disciplinare sia durante la produzione che durante e dopo il condizionamento del vino.