Art. 3. 1. I controlli sia in loco che di carattere documentale riguardano le seguenti categorie di operatori: 1) viticoltori; 2) vinificatori; 3) commercianti all'ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso diversi dai vinificatori e dagli imbottigliatori; 4) imbottigliatori. 2. I controlli a carico delle categorie di operatori elencate al comma 1 sono effettuati selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un'analisi di rischio. 3. I controlli sono posti in essere: in loco, mediante uno o piu' sopralluoghi, presso i vigneti, gli stabilimenti ed i depositi degli operatori selezionati; sull'intero territorio nazionale; sull'intera produzione nazionale di vini ad indicazione geografica protetta iscritti nel registro elettronico di cui all'art. 46 del regolamento (CE) n. 479/2008. 4. Il prelevamento di campioni di prodotti vitivinicoli, operato nel corso dei controlli effettuati ai sensi del presente decreto, e' finalizzato all'esecuzione dell'esame analitico previsto dall'art. 25, comma 1, lettera b), del regolamento, al fine di determinare i parametri previsti dal successivo art. 26, lettera a).