Art. 3.



  1.  I controlli sia in loco che di carattere documentale riguardano
le seguenti categorie di operatori:
   1) viticoltori;
   2) vinificatori;
   3)  commercianti  all'ingrosso  e/o  al  minuto di vino allo stato
sfuso diversi dai vinificatori e dagli imbottigliatori;
   4) imbottigliatori.
  2.  I  controlli  a carico delle categorie di operatori elencate al
comma  1 sono effettuati selezionando casualmente un numero minimo di
soggetti individuati mediante un'analisi di rischio.
  3. I controlli sono posti in essere:
    in  loco, mediante uno o piu' sopralluoghi, presso i vigneti, gli
stabilimenti ed i depositi degli operatori selezionati;
    sull'intero territorio nazionale;
    sull'intera   produzione   nazionale   di   vini  ad  indicazione
geografica protetta iscritti nel registro elettronico di cui all'art.
46 del regolamento (CE) n. 479/2008.
  4.  Il  prelevamento  di campioni di prodotti vitivinicoli, operato
nel  corso dei controlli effettuati ai sensi del presente decreto, e'
finalizzato  all'esecuzione  dell'esame  analitico previsto dall'art.
25,  comma  1,  lettera b), del regolamento, al fine di determinare i
parametri previsti dal successivo art. 26, lettera a).