Art. 4. 1. Ai sensi dell'art. 24 del regolamento, presentano all'ufficio periferico dell'ICQ competente per territorio, debitamente compilata, la dichiarazione di cui all'allegato 1 al presente decreto: i vinificatori diversi sia dai primi acquirenti delle uve sia da coloro che vinificano esclusivamente le uve da loro stessi rivendicate; i commercianti all'ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso diversi dai vinificatori e dagli imbottigliatori; gli imbottigliatori. La denuncia delle uve presentata dai viticoltori ai sensi dell'art. 16 della legge n. 164/1992 vale come dichiarazione di cui al presente comma. 2. La dichiarazione di cui al comma 1, e' presentata anche a mezzo telefax o posta elettronica entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. La dichiarazione di cui al comma 1 viene ripetuta ogni qual volta i soggetti ivi elencati intendano produrre e/o commercializzare e/o imbottigliare prodotti a monte del vino e/o vini designati con una indicazione geografica protetta diversa da quella indicata nella/e precedente/i dichiarazione/i. 4. Nei casi previsti dal comma 3, la dichiarazione e' presentata entro dieci giorni dalla presa in carico del prodotto.