Art. 4.



  1.  Ai  sensi  dell'art. 24 del regolamento, presentano all'ufficio
periferico dell'ICQ competente per territorio, debitamente compilata,
la dichiarazione di cui all'allegato 1 al presente decreto:
   i  vinificatori  diversi sia dai primi acquirenti delle uve sia da
coloro   che   vinificano   esclusivamente  le  uve  da  loro  stessi
rivendicate;
   i commercianti all'ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso
diversi dai vinificatori e dagli imbottigliatori;
   gli imbottigliatori.
  La denuncia delle uve presentata dai viticoltori ai sensi dell'art.
16 della legge n. 164/1992 vale come dichiarazione di cui al presente
comma.
  2.  La dichiarazione di cui al comma 1, e' presentata anche a mezzo
telefax o posta elettronica entro dieci giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
  3.  La  dichiarazione  di  cui  al comma 1 viene ripetuta ogni qual
volta i soggetti ivi elencati intendano produrre e/o commercializzare
e/o  imbottigliare  prodotti  a monte del vino e/o vini designati con
una  indicazione  geografica  protetta  diversa  da  quella  indicata
nella/e precedente/i dichiarazione/i.
  4.  Nei  casi  previsti dal comma 3, la dichiarazione e' presentata
entro dieci giorni dalla presa in carico del prodotto.