Art. 5.



  Per  assicurare le finalita' di cui all'art. 1, 1'AGEA, le regioni,
le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura, le
province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle
singole  indicazioni  geografiche  protette  sono  tenuti a mettere a
disposizione  dell'ICQ,  a titolo gratuito, ogni documentazione utile
in formato cartaceo o, ove possibile, in formato elettronico, nonche'
l'accesso  a  eventuali banche dati, in particolare gli elenchi delle
vigne  e  i  relativi  aggiornamenti,  le denunce vitivinicole e ogni
altra  documentazione  utile ai fini dell'espletamento dell'attivita'
di controllo.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e si applica dal 1° agosto 2009.
   Roma, 31 luglio 2009
                                                    Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 3, foglio n. 197