Art. 5. Per assicurare le finalita' di cui all'art. 1, 1'AGEA, le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle singole indicazioni geografiche protette sono tenuti a mettere a disposizione dell'ICQ, a titolo gratuito, ogni documentazione utile in formato cartaceo o, ove possibile, in formato elettronico, nonche' l'accesso a eventuali banche dati, in particolare gli elenchi delle vigne e i relativi aggiornamenti, le denunce vitivinicole e ogni altra documentazione utile ai fini dell'espletamento dell'attivita' di controllo. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal 1° agosto 2009. Roma, 31 luglio 2009 Il Ministro: Zaia Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 197