Art. 2.



  Il  riconoscimento  e'  subordinato, a scelta della richiedente, al
superamento  di  una  prova  attitudinale  oppure al compimento di un
tirocinio  di  adattamento,  per  un  periodo  di  trentasei mesi; le
modalita'   di   svolgimento  dell'una  o  dell'altro  sono  indicate
nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.