Art. 3.



  1.  Ogni  produttore  di  vino,  che ha adempiuto all'obbligo della
presentazione   delle  dichiarazioni  vitivinicole  per  la  presente
campagna  vitivinicola 2008/2009, stipula al massimo due contratti di
distillazione  per  i volumi di vino giacenti in cantina alla data di
presentazione  del  contratto;  analogo  obbligo  e'  previsto per la
successiva campagna 2009/2010.
  2.  Il vino che forma oggetto del contratto per la campagna 2009/10
risulta  dalla dichiarazione di giacenza in cantina al 31 luglio 2009
e  figura  nei  registri  di  cantina  alla data di presentazione del
contratto.
  3.  Il  contratto  di  distillazione  e'  concluso tra produttore e
distillatore.
  4. In applicazione dell'art. 18, paragrafo 3, del regolamento CE n.
479/2008,   l'alcool  derivante  dalla  distillazione  e'  utilizzato
esclusivamente per fini industriali o energetici.
  5.  I  contratti  di  distillazione  sono  presentati,  secondo  le
modalita' che saranno definite da OP AGEA:
   a)  per  la  campagna  2008/09,  entro  dieci giorni dall'annuncio
dell'adozione della misura, pubblicato sul portale del MIPAAF;
   b)  per  la  campagna  2009/10  dal 16 ottobre 2009 al 15 novembre
2009.
  6. Nel contratto di distillazione sono indicati:
   l'anagrafica completa e la sede sociale del produttore;
   la  quantita' e la gradazione alcolometrica effettiva del vino che
si  vuole far distillare e che deve essere conforme alle disposizioni
in  materia di qualita' dei prodotti destinati alla distillazione che
saranno definiti da OP Agea;
   il luogo ove e' immagazzinato il vino;
   il  nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria e
l'indirizzo della distilleria;
   la  dichiarazione secondo la quale il produttore, sotto la propria
responsabilita',  si impegna ad addizionare al vino cloruro di litio,
nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per ettolitro secondo le
modalita' previste dal decreto ministeriale 11 aprile 2001;
  7. I contratti non sono trasferibili.
  8. Al contratto e' allegato:
   a)  la  prova di avere costituito una garanzia uguale a 5 euro per
ettolitro secondo le modalita' stabilite da OP Agea;
   b) la dichiarazione, resa dal produttore ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445, circa il possesso, alla data di
presentazione  del  contratto,  del  quantitativo, del tipo di vino e
della  sua  giacenza  al 31/7 di ciascuna campagna menzionata oggetto
del contratto stesso.
   c) l'impegno del distillatore ad ottenere esclusivamente alcool da
utilizzare esclusivamente per fini industriali o energetici.