Art. 3. 1. Ogni produttore di vino, che ha adempiuto all'obbligo della presentazione delle dichiarazioni vitivinicole per la presente campagna vitivinicola 2008/2009, stipula al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina alla data di presentazione del contratto; analogo obbligo e' previsto per la successiva campagna 2009/2010. 2. Il vino che forma oggetto del contratto per la campagna 2009/10 risulta dalla dichiarazione di giacenza in cantina al 31 luglio 2009 e figura nei registri di cantina alla data di presentazione del contratto. 3. Il contratto di distillazione e' concluso tra produttore e distillatore. 4. In applicazione dell'art. 18, paragrafo 3, del regolamento CE n. 479/2008, l'alcool derivante dalla distillazione e' utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici. 5. I contratti di distillazione sono presentati, secondo le modalita' che saranno definite da OP AGEA: a) per la campagna 2008/09, entro dieci giorni dall'annuncio dell'adozione della misura, pubblicato sul portale del MIPAAF; b) per la campagna 2009/10 dal 16 ottobre 2009 al 15 novembre 2009. 6. Nel contratto di distillazione sono indicati: l'anagrafica completa e la sede sociale del produttore; la quantita' e la gradazione alcolometrica effettiva del vino che si vuole far distillare e che deve essere conforme alle disposizioni in materia di qualita' dei prodotti destinati alla distillazione che saranno definiti da OP Agea; il luogo ove e' immagazzinato il vino; il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria e l'indirizzo della distilleria; la dichiarazione secondo la quale il produttore, sotto la propria responsabilita', si impegna ad addizionare al vino cloruro di litio, nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per ettolitro secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 11 aprile 2001; 7. I contratti non sono trasferibili. 8. Al contratto e' allegato: a) la prova di avere costituito una garanzia uguale a 5 euro per ettolitro secondo le modalita' stabilite da OP Agea; b) la dichiarazione, resa dal produttore ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso, alla data di presentazione del contratto, del quantitativo, del tipo di vino e della sua giacenza al 31/7 di ciascuna campagna menzionata oggetto del contratto stesso. c) l'impegno del distillatore ad ottenere esclusivamente alcool da utilizzare esclusivamente per fini industriali o energetici.