Art. 4. 1. Se il volume globale dei contratti presentati in ciascuna campagna supera il volume fissato all'art. 2 l'Agea stabilisce il tasso di riduzione applicabile per ciascuna regione. 2. L'OP Agea adotta le disposizioni necessarie per approvare i contratti presentati per la campagna 2008/09 e per la campagna 2009/10. I termini di approvazione di detti contratti saranno successivamente individuati da OP AGEA con apposita circolare applicativa. L'approvazione riportera' la percentuale di riduzione eventualmente applicata ed il volume di vino accettato per ciascun contratto ed indichera' la possibilita' per il produttore di recedere dal contratto in caso di applicazione di una riduzione che comporti la consegna in distilleria di un volume di vino avente un montegradi inferiore a 110. 3. L'Agea comunica al MIPAAF e a ciascuna regione e provincia autonoma il volume dei contratti approvati entro il terzo giorno lavorativo dalla data di approvazione dei medesimi sia per la campagna 2008/09 che per la campagna 2009/10. 4. Il vino e' consegnato in distilleria solo dopo l'approvazione del contratto. 5. I costi di trasporto del vino in distilleria sono a carico dei distillatori.