Art. 4.



  1.  Se  il  volume  globale  dei  contratti  presentati in ciascuna
campagna  supera  il  volume  fissato all'art. 2 l'Agea stabilisce il
tasso di riduzione applicabile per ciascuna regione.
  2.  L'OP  Agea  adotta  le  disposizioni necessarie per approvare i
contratti  presentati  per  la  campagna  2008/09  e  per la campagna
2009/10.  I  termini  di  approvazione  di  detti  contratti  saranno
successivamente   individuati  da  OP  AGEA  con  apposita  circolare
applicativa.  L'approvazione  riportera'  la percentuale di riduzione
eventualmente  applicata  ed  il volume di vino accettato per ciascun
contratto ed indichera' la possibilita' per il produttore di recedere
dal  contratto  in caso di applicazione di una riduzione che comporti
la  consegna in distilleria di un volume di vino avente un montegradi
inferiore a 110.
  3.  L'Agea  comunica  al  MIPAAF  e  a ciascuna regione e provincia
autonoma  il  volume  dei  contratti  approvati entro il terzo giorno
lavorativo  dalla  data  di  approvazione  dei  medesimi  sia  per la
campagna 2008/09 che per la campagna 2009/10.
  4.  Il  vino  e' consegnato in distilleria solo dopo l'approvazione
del contratto.
  5.  I  costi di trasporto del vino in distilleria sono a carico dei
distillatori.