Art. 5.



  1.  Il  vino  oggetto  dei  contratti approvati sara' consegnato in
distilleria  sia  per  la  campagna  2008/2009  che  per  la campagna
2009/2010  secondo  i termini che saranno indicati nella circolare OP
AGEA.
  2.  Anche  i termini per la distillazione del vino, per la campagna
2008/2009  e  per  la  campagna  2009/2010,  saranno  indicati  nella
emananda circolare OP AGEA.
  3.  La  cauzione  di  cui  all'art.  3,  punto  8, lettera a, sara'
incamerata  in assenza del rispetto dei termini di cui al paragrafo 1
e  sara' svincolata in proporzione ai volumi consegnati non appena il
produttore fornira' la prova dell'avvenuta consegna in distilleria.