Art. 5. 1. Il vino oggetto dei contratti approvati sara' consegnato in distilleria sia per la campagna 2008/2009 che per la campagna 2009/2010 secondo i termini che saranno indicati nella circolare OP AGEA. 2. Anche i termini per la distillazione del vino, per la campagna 2008/2009 e per la campagna 2009/2010, saranno indicati nella emananda circolare OP AGEA. 3. La cauzione di cui all'art. 3, punto 8, lettera a, sara' incamerata in assenza del rispetto dei termini di cui al paragrafo 1 e sara' svincolata in proporzione ai volumi consegnati non appena il produttore fornira' la prova dell'avvenuta consegna in distilleria.