Art. 6.



  1.   Il   prezzo  minimo  di  acquisto  del  vino  consegnato  alla
distillazione e' pari a 1,75 euro per % vol/hl.
  2.  Tale  prezzo,  che  si  applica a merce nuda franco azienda del
produttore,  e'  corrisposto dal distillatore al produttore entro due
mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.
  3.  Per  l'alcool  ottenuto  e utilizzato per gli scopi previsti e'
corrisposto  al  distillatore,  a condizione che sia fornita la prova
del  pagamento  al  produttore  entro  i termini stabiliti del prezzo
minimo di acquisto previsto al paragrafo 1), nonche' siano rispettate
le  altre  indicazioni  previste dalla normativa e dalle disposizioni
che OP Agea adotta, un aiuto di 1,95 euro per % vol/hl.
  4.   Il  distillatore,  dopo  l'approvazione  del  contratto,  puo'
chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto, secondo le modalita' che
saranno  impartite  da  OP  Agea,  a  condizione  che costituisca una
cauzione  pari  al  120% dell'aiuto calcolato in % vol/hl oggetto del
contratto approvato.