Art. 6. 1. Il prezzo minimo di acquisto del vino consegnato alla distillazione e' pari a 1,75 euro per % vol/hl. 2. Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, e' corrisposto dal distillatore al produttore entro due mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino. 3. Per l'alcool ottenuto e utilizzato per gli scopi previsti e' corrisposto al distillatore, a condizione che sia fornita la prova del pagamento al produttore entro i termini stabiliti del prezzo minimo di acquisto previsto al paragrafo 1), nonche' siano rispettate le altre indicazioni previste dalla normativa e dalle disposizioni che OP Agea adotta, un aiuto di 1,95 euro per % vol/hl. 4. Il distillatore, dopo l'approvazione del contratto, puo' chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto, secondo le modalita' che saranno impartite da OP Agea, a condizione che costituisca una cauzione pari al 120% dell'aiuto calcolato in % vol/hl oggetto del contratto approvato.