Art. 8.



  1. Per beneficiare dell'aiuto il distillatore presenta all' OP Agea
entro  il  termine che sara' indicato nell'emananda circolare dell'OP
Agea, una domanda di aiuto per l'alcool ottenuto dalla distillazione.
  2. La domanda deve contenere almeno:
   la  prova  della  denaturazione  del  vino  secondo  le  modalita'
previste;
   il riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione:
    della quantita' e del titolo alcolometrico volumico;
    del  numero  del  documento  di accompagnamento utilizzato per il
trasporto in distilleria del vino;
   il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal
quale  risulti  il titolo alcolometrico, la presenza del denaturante,
rilasciato  da  un  laboratorio  iscritto  nella lista dei laboratori
autorizzati in conformita' alla normativa comunitaria;
   la  dichiarazione  vidimata  dall'ufficio  competente dell'Agenzia
delle  dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri
dei distillatori;
   l'impegno  del  distillatore  ad  ottenere alcool da destinare per
fini  industriali  o energetici. Tale impegno si considera rispettato
nel  momento  in  cui il distillatore fornisce la prova dell'avvenuta
trasformazione  del  vino  in  un  alcool  grezzo  avente  almeno  la
gradazione di 92°.