Art. 8. 1. Per beneficiare dell'aiuto il distillatore presenta all' OP Agea entro il termine che sara' indicato nell'emananda circolare dell'OP Agea, una domanda di aiuto per l'alcool ottenuto dalla distillazione. 2. La domanda deve contenere almeno: la prova della denaturazione del vino secondo le modalita' previste; il riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione: della quantita' e del titolo alcolometrico volumico; del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino; il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico, la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformita' alla normativa comunitaria; la dichiarazione vidimata dall'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori; l'impegno del distillatore ad ottenere alcool da destinare per fini industriali o energetici. Tale impegno si considera rispettato nel momento in cui il distillatore fornisce la prova dell'avvenuta trasformazione del vino in un alcool grezzo avente almeno la gradazione di 92°.