Art. 9. 1. La cauzione allegata alla presentazione del contratto di cui al precedente art. 3, punto 8, e' riferita all'effettiva consegna del vino al distillatore da parte del produttore ed e' svincolata dopo che il vino e' introdotto in distilleria. 2. La cauzione presentata dal distillatore ai fini del pagamento anticipato dell'aiuto, di cui al precedente art. 6, paragrafo 4, e' svincolata al momento in cui il produttore fornisce all'OP Agea la prova prevista dal precedente art. 8, comma 2, ultimo trattino.