Art. 9.



  1.  La cauzione allegata alla presentazione del contratto di cui al
precedente  art.  3,  punto 8, e' riferita all'effettiva consegna del
vino  al  distillatore  da parte del produttore ed e' svincolata dopo
che il vino e' introdotto in distilleria.
  2.  La  cauzione  presentata dal distillatore ai fini del pagamento
anticipato  dell'aiuto,  di cui al precedente art. 6, paragrafo 4, e'
svincolata  al  momento  in cui il produttore fornisce all'OP Agea la
prova prevista dal precedente art. 8, comma 2, ultimo trattino.