Art. 2. Tipologie di medicinali 1. Oltre a quelli stabiliti per i trattamenti terapeutici e zootecnici di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, i medicinali di cui all'art. 1 comprendono: a) abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalita' abortive; b) anestetici locali iniettabili; c) anestetici generali iniettabili e inalatori; d) anticoncezionali iniettabili; e) antineoplastici iniettabili, citochine e immunimodulatori iniettabili; f) specialita' medicinali veterinarie nei casi di uso intrarticolare; g) emoderivati; h) eutanasici; i) beta-agonisti. 2. La detenzione e l'approvvigionamento dei medicinali di cui ai punti c) e h) del comma 1, sono consentiti esclusivamente al medico veterinario.