Art. 2.


                       Tipologie di medicinali


  1.  Oltre  a  quelli  stabiliti  per  i  trattamenti  terapeutici e
zootecnici  di  cui  rispettivamente  agli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo  16  marzo  2006,  n. 158, i medicinali di cui all'art. 1
comprendono:
   a)  abortivi,  nel caso in cui vengano somministrati con finalita'
abortive;
   b) anestetici locali iniettabili;
   c) anestetici generali iniettabili e inalatori;
   d) anticoncezionali iniettabili;
   e)   antineoplastici  iniettabili,  citochine  e  immunimodulatori
iniettabili;
   f)   specialita'   medicinali   veterinarie   nei   casi   di  uso
intrarticolare;
   g) emoderivati;
   h) eutanasici;
   i) beta-agonisti.
  2.  La  detenzione  e l'approvvigionamento dei medicinali di cui ai
punti  c)  e h) del comma 1, sono consentiti esclusivamente al medico
veterinario.