Art. 3.


Obblighi del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
                           e del venditore


  1.   Nel   riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto,  nelle
etichette e nei foglietti illustrativi dei medicinali di cui al comma
1  dell'art.  2,  ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e h),
alla   voce  «Avvertenze»  e'  inserita  la  seguente  dicitura:  «La
somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente
dal medico veterinario».
  2.   Nel   riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto,  nelle
etichette  e  nei  foglietti  illustrativi dei medicinali di cui alle
suddette  lettere  c)  e  h),  alla  voce «Avvertenze» e' inserita la
seguente  dicitura:  «La somministrazione e detenzione del medicinale
deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario».
  La  vendita  dei farmaci di cui alle sopracitate lettere c) e h) e'
effettuata     soltanto     dietro     presentazione    di    ricetta
medico-veterinaria   non   ripetibile   in  triplice  copia  o  della
prescrizione  prevista  dal decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1990, n. 309, a secondo del medicinale prescritto.
  3.   L'adeguamento   degli   stampati   e   del   riassunto   delle
caratteristiche  del  prodotto di cui ai commi 1 e 2 delle confezioni
dei medicinali veterinari in commercio alle disposizioni del presente
decreto  deve  essere effettuato entro un anno dall'entrata in vigore
del medesimo.