IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»; Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il quale tra l'altro stabilisce quanto segue: «Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'art. 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi: a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalita', su base volontaria, del credito di imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale …» ( comma 1, lettera a); «Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1, le banche operanti nei territori di cui all'art. 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2000 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato e' concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui e' stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalita' di concessione della garanzia, il termine entro il quale puo' essere concessa, nonche' la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni con imputazione all'unita' previsionale di base [3.2.4.2] garanzie dello Stato, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» (comma 3); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed il conferimento dei poteri di Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e, in particolare, l'allegata «scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilita'» con la quale sono stati censiti i livelli di danno provocati dal sisma agli edifici privati; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 7 aprile 2009, con la quale, tra l'altro, e' stato stabilito che il Commissario delegato nominato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 «individua con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensita' MCS uguale o superiore al sesto grado» e, con successivi decreti, aggiorna l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attivita' di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento; Visto il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 7 aprile 2009, dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, recante, tra l'altro, criteri e modalita' di concessione di contributi, anche con le modalita' del credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale danneggiati; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009, concernente ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, e, in particolare, l'art. 11, recante modificazioni e integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 17 giugno 2009, concernente ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, e in particolare l'art. 13, recante modificazioni e integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, recante criteri e modalita' di concessione di contributi, anche con le modalita' del credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati, per la ricostruzione di immobili distrutti e per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive delle abitazioni principali distrutte, nonche', all'art. 9, recante modificazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009; Visto il decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, recante modifiche e integrazioni al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009; Vista la convenzione, con i relativi allegati, stipulata in data 31 luglio 2009 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'A.B.I. ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio 2009 recante, tra l'altro, le modalita' di fruizione del credito d'imposta per gli interventi di riparazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, in caso di accesso al finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 3, commi da 5 ad 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, come modificata dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 agosto 2009, recante, tra l'altro, le modalita' di fruizione del credito d'imposta per gli interventi di riparazione delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale distrutte o dichiarate inagibili, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, in caso di accesso al finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 3, commi da 5 ad 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009; Dovendosi stabilire i criteri e le modalita' di concessione della garanzia dello Stato di cui al citato art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, nonche' definire le caratteristiche dei finanziamenti garantibili dallo Stato; Decreta: Art. 1. 1. I finanziamenti accordati a persone fisiche da banche italiane e da succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operativita' bancaria, che abbiano una sede operativa nella regione Abruzzo, a valere sulla provvista acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, finalizzati alla ricostruzione o riparazione, anche mediante miglioramento sismico, di immobili adibiti ad abitazione principale distrutta, dichiarata inagibile o danneggiata, ovvero all'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori individuati ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 39 del 2009 e del decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti dalla garanzia dello Stato di cui all'art. 3, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 39 del 2009. 2. La garanzia dello Stato e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta. 3. La garanzia e' concessa alle banche di cui al comma 1 su finanziamenti stipulati in conformita' ai contratti tipo allegati alla convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'A.B.I. ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. 4. La garanzia di cui al presente decreto assiste tutti i finanziamenti di cui al comma 1 erogati entro la data del 10 gennaio 2013. 5. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della banca e assicura l'adempimento delle obbligazioni principali e accessorie relative ai finanziamenti, stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 e dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009 di cui al preambolo e a quanto stabilito nei precedenti commi, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, nonche' delle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. sui finanziamenti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009. 6. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al comma 1, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.