Art. 2. 1. L'istanza di intervento della garanzia dello Stato di cui all'art. 1 e' trasmessa dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nella convenzione di cui alle premesse e nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso. L'istanza deve essere corredata da una copia del contratto di finanziamento, dal provvedimento di revoca del beneficio e dalla richiesta di pagamento della banca non soddisfatta. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi e accessori dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano la garanzia dello Stato di cui al presente decreto. 3. Le modalita' di intervento della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione. Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 10 settembre 2009 Il Ministro : Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 59