Art. 2.


  1.  L'istanza  di  intervento  della  garanzia  dello  Stato di cui
all'art.   1  e'  trasmessa  dalla  banca  interessata  al  Ministero
dell'economia  e  delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione
VI, entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nella
convenzione  di  cui  alle  premesse  e  nei  relativi  contratti  di
finanziamento  per l'adempimento relativo al rimborso. L'istanza deve
essere  corredata  da  una  copia del contratto di finanziamento, dal
provvedimento  di revoca del beneficio e dalla richiesta di pagamento
della banca non soddisfatta.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento
di  quanto  dovuto  per  capitale,  interessi  e accessori dopo avere
verificato  che  siano  stati rispettati i criteri, le modalita' e le
procedure  che  regolano  la  garanzia dello Stato di cui al presente
decreto.
  3.  Le  modalita' di intervento della garanzia e di pagamento dello
Stato  assicurano  il  soddisfacimento dei diritti del creditore, con
esclusione  della  facolta' dello Stato di opporre il beneficio della
preventiva escussione.
  Il  presente  decreto sara' inviato agli Organi di controllo per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
   Roma, 10 settembre 2009

                                               Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2009
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  5
   Economia e finanze, foglio n. 59