IL PRESIDENTE
                      DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

  Visto  il Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti,
approvato  con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 aprile
1988,  resa  esecutiva  con  decreto  del Presidente della Camera dei
deputati 16 maggio 1988, n. 420, e successive modificazioni;
  Viste  le  risultanze  della  riunione  dell'Ufficio  di Presidenza
dell'11 marzo 2009;
  Vista  la  deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 7
luglio 2009, con la quale sono stati modificati gli articoli 12 e 154
del  Regolamento  della  Camera  dei  deputati ed e' stato introdotto
l'art. 153-ter del medesimo Regolamento;
  Vista  la  deliberazione  n. 77 adottata dall'Ufficio di Presidenza
nella   riunione   del  6  ottobre  2009,  concernente  modifiche  al
Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti;
  Visti  gli  articoli  2  e  7  del  Regolamento  dei  Servizi e del
personale;
                              Decreta:

  E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 77
del  6  ottobre  2009,  concernente  modifiche  al Regolamento per la
tutela giurisdizionale dei dipendenti.
  Al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, il cui
testo  coordinato  e' allegato al presente decreto, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) all'art. 3:
    1)  al  comma  2,  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I
componenti  dell'Ufficio  di  Presidenza  non possono far parte della
Commissione   giurisdizionale.   L'incarico   di   componente   della
Commissione giurisdizionale e' incompatibile con quello di membro del
Governo  e  di  componente  del  Consiglio  di  giurisdizione  di cui
all'art.  2  del  regolamento  per la tutela giurisdizionale relativa
agli atti di amministrazione non concernenti i dipendenti»;
    2) il comma 5 e' abrogato;
   b) All'art. 5:
    1)  il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Alle udienze della
Commissione  sono  ammesse,  con diritto di interloquire, soltanto le
parti che vi abbiano fatto richiesta. Il Presidente della Commissione
puo' disporre, su richiesta di parte, la pubblicita' dell'udienza»;
    2)  il  comma  10  e' sostituito dal seguente: «10. La segreteria
degli  Organi  per  la tutela giurisdizionale conserva tutti gli atti
della   Commissione.  Chiunque  puo'  consultare  il  registro  delle
sentenze  e  degli  altri  provvedimenti  decisori ed estrarne copia.
Nelle  copie  e'  omessa  l'indicazione dei dati identificativi delle
persone interessate, salvo che le stesse lo richiedano. I soggetti di
cui  ai commi 1 e 2 dell'art. 1 possono altresi' consultare presso la
segreteria  degli  Organi  per  la  tutela  giurisdizionale  il ruolo
generale dei ricorsi presso gli Organi di tutela giurisdizionale»;
   c) L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
    «Art.   6   (Impugnazione   delle   decisioni  della  Commissione
giurisdizionale  avanti  al  Collegio  d'appello)  -  1.  Avverso  le
sentenze della Commissione giurisdizionale e' ammessa impugnazione al
Collegio d'appello, che giudica in via definitiva la controversia.
  1-bis.  L'impugnazione  non  sospende  di diritto gli effetti della
sentenza   di   primo   grado.   L'appellante,  con  lo  stesso  atto
d'impugnazione,  ha  facolta'  di  presentare  al  Collegio d'appello
istanza di sospensione, specificandone le motivazioni.
  1-ter.  Il  Collegio  d'appello  e'  nominato, entro quarantacinque
giorni dall'inizio della legislatura, dal Presidente della Camera con
proprio  decreto,  prima delle nomine di cui all'art. 3, comma 2, del
presente  regolamento  e  di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento
per  la  tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione
non  concernenti i dipendenti. Esso e' composto da cinque deputati in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3, comma 6, del presente
regolamento. Allo stesso modo sono nominati tre membri supplenti, che
subentrano  nel Collegio, in ordine di nomina, in caso di dimissioni,
impedimento  permanente  o decadenza dei membri effettivi; ricorrendo
tale  ipotesi,  viene  nominato un nuovo membro supplente. In caso di
astensione o ricusazione, il membro supplente sostituisce il titolare
per il procedimento cui si riferisce l'astensione o la ricusazione. I
componenti  dell'Ufficio  di  Presidenza  non  possono  far parte del
Collegio  d'appello.  L'incarico di componente del Collegio d'appello
e'  incompatibile con quelli di membro del Governo, della Commissione
giurisdizionale per il personale e del Consiglio di giurisdizione.
  1-quater.  Il  Presidente  del  Collegio  d'appello e' nominato dal
Presidente della Camera»;
   d) All'art. 6-bis:
    1)  la  rubrica  e' sostituita dalla seguente: «(Del procedimento
avanti al Collegio d'appello)»;
    2)  il  comma  1  e' sostituito dal seguente: «1. L'impugnazione,
motivata  a  pena  di inammissibilita', deve essere proposta con atto
depositato   nel   termine   perentorio   di   trenta   giorni  dalla
comunicazione  della  sentenza  della Commissione giurisdizionale. Ai
fini della presentazione dell'impugnazione si applica l'art. 4, commi
3 e 4»;
    3)  il  comma  2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei dieci giorni
successivi  al  deposito,  la  segreteria comunica copia dell'atto di
impugnazione  all'altra  parte,  forma  il fascicolo acquisendovi gli
atti  del  giudizio  di  primo  grado e lo presenta al Presidente del
Collegio  d'appello.  Il Presidente con decreto designa il relatore e
convoca  il  Collegio  d'appello  per  una  udienza  non  anteriore a
sessanta   e   non   posteriore   a   novanta   giorni  dal  deposito
dell'impugnazione,   salva   la   sospensione  dei  termini  prevista
dall'art. 8»;
    4)  il  comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nei trenta giorni
successivi  al  deposito  del ricorso, il Collegio d'appello delibera
sull'istanza  di  sospensione  degli  effetti della sentenza di primo
grado  che sia stata presentata dall'appellante ai sensi dell'art. 6,
comma  1-bis,  del  presente  regolamento,  ovvero  sull'impugnazione
dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 2»;
    5)  al  comma  6,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
Presidente  del  Collegio  puo'  disporre,  su richiesta di parte, la
pubblicita' dell'udienza»;
    6)  al  comma  7,  le  parole: «la Sezione» sono sostituite dalle
seguenti: «il Collegio»;
    7)  al  comma  8, le parole: «della Sezione giurisdizionale» sono
sostituite dalle seguenti: «del Collegio d'appello»;
    8)  al  comma  9,  le parole: «alla Sezione giurisdizionale» sono
sostituite dalle seguenti: «al Collegio d'appello»;
   e) L'art. 6-ter e' abrogato;
   f)  Al  comma  1  dell'art.  6-quater, le parole: «dell'Ufficio di
Presidenza, della Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza»
sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio d'appello»;
   g) L'art. 8 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  8  (Sospensione  dei  termini  nei periodi di scioglimento
della Camera o di aggiornamento dei suoi lavori) - 1. Tutti i termini
relativi   all'attivita'  della  Commissione  giurisdizionale  e  del
Collegio   d'appello   sono  sospesi  di  diritto,  all'inizio  della
legislatura,  nel  periodo  intercorrente  tra  la  data  della prima
riunione  della  nuova  Assemblea  e  la  data  di  ricostituzione di
ciascuno degli organi.
  2.  I  termini  di cui al comma 1 sono altresi' sospesi, ogni anno,
dal  1°  agosto  al  15  settembre  e  dal  20 dicembre al 10 gennaio
dell'anno successivo»;
   h) Al comma 1 dell'art. 8-bis:
    1)  dopo  la  parola:  «consegna», sono aggiunte le seguenti: «in
busta chiusa»;
    2)  le  parole: «spedizione della copia conforme all'originale in
piego,  senza  busta,» sono sostituite dalle seguenti: «spedizione in
busta chiusa della copia conforme all'originale»;
   i) All'art. 9:
    1)  al  comma  1,  le parole: «dell'ultimo comma» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'ultimo periodo del quarto comma»;
    2) al comma 2, dopo le parole: «con ordinanza», sono soppresse le
seguenti: «non soggetta a gravame»;
   j) dopo l'art. 10, e' aggiunto il seguente:
    «Art.  10-bis  (Norme  finali  e  transitorie)  -  1. Il Collegio
d'appello  di  cui all'art. 6, comma 1-ter, per la XVI legislatura e'
nominato  entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
delle  modifiche  al  presente  regolamento approvate dall'Ufficio di
Presidenza con deliberazione n. 77 del 6 ottobre 2009.
  2.   I   ricorsi  pendenti  innanzi  alla  Sezione  giurisdizionale
dell'Ufficio  di  Presidenza  alla  data  della  nomina  del Collegio
d'appello  per  la  XVI legislatura sono devoluti alla cognizione del
Collegio  medesimo,  se  per  essi  non  sia  stata  ancora celebrata
l'udienza  di  discussione ovvero se in esito a essa sia stato emesso
provvedimento non definitivo.
  3. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  4.  Le  modifiche al presente regolamento approvate dall'Ufficio di
Presidenza  con  deliberazione  n.  77  del 6 ottobre 2009 entrano in
vigore  il  giorno  successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale».
   Roma, 15 ottobre 2009
                                                  Il Presidente: Fini

Il Segretario Generale: Zampetti