IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Visto il Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 aprile 1988, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati 16 maggio 1988, n. 420, e successive modificazioni; Viste le risultanze della riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'11 marzo 2009; Vista la deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 7 luglio 2009, con la quale sono stati modificati gli articoli 12 e 154 del Regolamento della Camera dei deputati ed e' stato introdotto l'art. 153-ter del medesimo Regolamento; Vista la deliberazione n. 77 adottata dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 6 ottobre 2009, concernente modifiche al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti; Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale; Decreta: E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 77 del 6 ottobre 2009, concernente modifiche al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti. Al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, il cui testo coordinato e' allegato al presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 3: 1) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte della Commissione giurisdizionale. L'incarico di componente della Commissione giurisdizionale e' incompatibile con quello di membro del Governo e di componente del Consiglio di giurisdizione di cui all'art. 2 del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione non concernenti i dipendenti»; 2) il comma 5 e' abrogato; b) All'art. 5: 1) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Alle udienze della Commissione sono ammesse, con diritto di interloquire, soltanto le parti che vi abbiano fatto richiesta. Il Presidente della Commissione puo' disporre, su richiesta di parte, la pubblicita' dell'udienza»; 2) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. La segreteria degli Organi per la tutela giurisdizionale conserva tutti gli atti della Commissione. Chiunque puo' consultare il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti decisori ed estrarne copia. Nelle copie e' omessa l'indicazione dei dati identificativi delle persone interessate, salvo che le stesse lo richiedano. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 possono altresi' consultare presso la segreteria degli Organi per la tutela giurisdizionale il ruolo generale dei ricorsi presso gli Organi di tutela giurisdizionale»; c) L'art. 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Impugnazione delle decisioni della Commissione giurisdizionale avanti al Collegio d'appello) - 1. Avverso le sentenze della Commissione giurisdizionale e' ammessa impugnazione al Collegio d'appello, che giudica in via definitiva la controversia. 1-bis. L'impugnazione non sospende di diritto gli effetti della sentenza di primo grado. L'appellante, con lo stesso atto d'impugnazione, ha facolta' di presentare al Collegio d'appello istanza di sospensione, specificandone le motivazioni. 1-ter. Il Collegio d'appello e' nominato, entro quarantacinque giorni dall'inizio della legislatura, dal Presidente della Camera con proprio decreto, prima delle nomine di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento e di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione non concernenti i dipendenti. Esso e' composto da cinque deputati in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 6, del presente regolamento. Allo stesso modo sono nominati tre membri supplenti, che subentrano nel Collegio, in ordine di nomina, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza dei membri effettivi; ricorrendo tale ipotesi, viene nominato un nuovo membro supplente. In caso di astensione o ricusazione, il membro supplente sostituisce il titolare per il procedimento cui si riferisce l'astensione o la ricusazione. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte del Collegio d'appello. L'incarico di componente del Collegio d'appello e' incompatibile con quelli di membro del Governo, della Commissione giurisdizionale per il personale e del Consiglio di giurisdizione. 1-quater. Il Presidente del Collegio d'appello e' nominato dal Presidente della Camera»; d) All'art. 6-bis: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Del procedimento avanti al Collegio d'appello)»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'impugnazione, motivata a pena di inammissibilita', deve essere proposta con atto depositato nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza della Commissione giurisdizionale. Ai fini della presentazione dell'impugnazione si applica l'art. 4, commi 3 e 4»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei dieci giorni successivi al deposito, la segreteria comunica copia dell'atto di impugnazione all'altra parte, forma il fascicolo acquisendovi gli atti del giudizio di primo grado e lo presenta al Presidente del Collegio d'appello. Il Presidente con decreto designa il relatore e convoca il Collegio d'appello per una udienza non anteriore a sessanta e non posteriore a novanta giorni dal deposito dell'impugnazione, salva la sospensione dei termini prevista dall'art. 8»; 4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nei trenta giorni successivi al deposito del ricorso, il Collegio d'appello delibera sull'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado che sia stata presentata dall'appellante ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis, del presente regolamento, ovvero sull'impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 2»; 5) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Collegio puo' disporre, su richiesta di parte, la pubblicita' dell'udienza»; 6) al comma 7, le parole: «la Sezione» sono sostituite dalle seguenti: «il Collegio»; 7) al comma 8, le parole: «della Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio d'appello»; 8) al comma 9, le parole: «alla Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «al Collegio d'appello»; e) L'art. 6-ter e' abrogato; f) Al comma 1 dell'art. 6-quater, le parole: «dell'Ufficio di Presidenza, della Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio d'appello»; g) L'art. 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Sospensione dei termini nei periodi di scioglimento della Camera o di aggiornamento dei suoi lavori) - 1. Tutti i termini relativi all'attivita' della Commissione giurisdizionale e del Collegio d'appello sono sospesi di diritto, all'inizio della legislatura, nel periodo intercorrente tra la data della prima riunione della nuova Assemblea e la data di ricostituzione di ciascuno degli organi. 2. I termini di cui al comma 1 sono altresi' sospesi, ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo»; h) Al comma 1 dell'art. 8-bis: 1) dopo la parola: «consegna», sono aggiunte le seguenti: «in busta chiusa»; 2) le parole: «spedizione della copia conforme all'originale in piego, senza busta,» sono sostituite dalle seguenti: «spedizione in busta chiusa della copia conforme all'originale»; i) All'art. 9: 1) al comma 1, le parole: «dell'ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ultimo periodo del quarto comma»; 2) al comma 2, dopo le parole: «con ordinanza», sono soppresse le seguenti: «non soggetta a gravame»; j) dopo l'art. 10, e' aggiunto il seguente: «Art. 10-bis (Norme finali e transitorie) - 1. Il Collegio d'appello di cui all'art. 6, comma 1-ter, per la XVI legislatura e' nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento approvate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 77 del 6 ottobre 2009. 2. I ricorsi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza alla data della nomina del Collegio d'appello per la XVI legislatura sono devoluti alla cognizione del Collegio medesimo, se per essi non sia stata ancora celebrata l'udienza di discussione ovvero se in esito a essa sia stato emesso provvedimento non definitivo. 3. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. Le modifiche al presente regolamento approvate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 77 del 6 ottobre 2009 entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale». Roma, 15 ottobre 2009 Il Presidente: Fini Il Segretario Generale: Zampetti