Allegato REGOLAMENTO PER LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIPENDENTI (Testo coordinato con le modifiche apportate dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 6 ottobre 2009) Art. 1. Tutela giurisdizionale dei dipendenti 1. I dipendenti della Camera dei deputati, in servizio o in quiescenza, possono ricorrere per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, in base alle norme del presente regolamento, contro gli atti e i provvedimenti, anche di carattere generale, adottati dall'Amministrazione. 2. La stessa facolta' di ricorso e' ammessa a favore dei terzi interessati dalle decisioni degli organi della Amministrazione concernenti procedure concorsuali per l'assunzione nei ruoli della Camera dei deputati. 3. Avverso i provvedimenti che decidono in via definitiva - d'ufficio o su ricorso - nelle materie previste dagli articoli 10, 83, 87, 88, 90 e 97 del regolamento dei Servizi e del personale, nonche' nelle materie previste dal regolamento di disciplina - ivi compresi i provvedimenti di destituzione e sospensione cautelare dal servizio - ed avverso ogni altro provvedimento suscettibile di ricorso in via amministrativa da parte dei dipendenti, e' sempre ammessa la tutela di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Nei casi previsti dal comma 3, in cui sia ammesso in ultima istanza ricorso all'Ufficio di Presidenza, la presentazione di tale ricorso preclude la possibilita' di adire la Commissione, di cui al successivo art. 3, avverso la decisione adottata in via definitiva sul ricorso stesso dal predetto Ufficio di Presidenza.