(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
                      REGOLAMENTO PER LA TUTELA 
                   GIURISDIZIONALE DEI DIPENDENTI 
 
(Testo  coordinato  con  le  modifiche  apportate   dall'Ufficio   di
            Presidenza nella riunione del 6 ottobre 2009) 
 
                               Art. 1. 
 
                Tutela giurisdizionale dei dipendenti 
 
   1. I dipendenti della  Camera  dei  deputati,  in  servizio  o  in
quiescenza, possono ricorrere per la  tutela  dei  propri  diritti  e
interessi legittimi, in base alle  norme  del  presente  regolamento,
contro gli atti e  i  provvedimenti,  anche  di  carattere  generale,
adottati dall'Amministrazione. 
   2. La stessa facolta' di ricorso e' ammessa  a  favore  dei  terzi
interessati  dalle  decisioni  degli  organi  della   Amministrazione
concernenti procedure concorsuali per l'assunzione  nei  ruoli  della
Camera dei deputati. 
   3. Avverso i  provvedimenti  che  decidono  in  via  definitiva  -
d'ufficio o su ricorso - nelle materie previste  dagli  articoli  10,
83, 87, 88, 90 e 97 del regolamento  dei  Servizi  e  del  personale,
nonche' nelle materie previste dal regolamento di  disciplina  -  ivi
compresi i provvedimenti di destituzione e sospensione cautelare  dal
servizio -  ed  avverso  ogni  altro  provvedimento  suscettibile  di
ricorso in via amministrativa da  parte  dei  dipendenti,  e'  sempre
ammessa la tutela di cui al comma 1 del presente articolo. 
   4. Nei casi previsti dal comma 3, in cui  sia  ammesso  in  ultima
istanza ricorso all'Ufficio di Presidenza, la presentazione  di  tale
ricorso preclude la possibilita' di adire la Commissione, di  cui  al
successivo art. 3, avverso la decisione adottata  in  via  definitiva
sul ricorso stesso dal predetto Ufficio di Presidenza.