(Allegato-art. 10 bis)
                            Art. 10-bis. 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
   1. Il Collegio d'appello di cui all'art. 6, comma  1-ter,  per  la
XVI legislatura e' nominato entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore delle modifiche al presente  regolamento  approvate
dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione  n.  77  del  6  ottobre
2009. 
   2.  I  ricorsi  pendenti  innanzi  alla  Sezione   giurisdizionale
dell'Ufficio di  Presidenza  alla  data  della  nomina  del  Collegio
d'appello per la XVI legislatura sono devoluti  alla  cognizione  del
Collegio medesimo,  se  per  essi  non  sia  stata  ancora  celebrata
l'udienza di discussione ovvero se in esito a essa sia  stato  emesso
provvedimento non definitivo. 
   3. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   4. Le modifiche al presente regolamento approvate dall'Ufficio  di
   Presidenza con deliberazione n. 77 del 6 ottobre 2009  entrano  in
   vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta
   Ufficiale.