(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
            Commissione giurisdizionale per il personale 
 
   1. E' istituita la Commissione giurisdizionale per  il  personale,
con il compito di decidere in primo grado sui ricorsi di cui all'art. 
1. 
   2.  La  Commissione  e'  nominata,  entro  quarantacinque   giorni
dall'inizio della  legislatura,  con  decreto  del  Presidente  della
Camera, ed e' composta di sei membri scelti, mediante  sorteggio,  da
un elenco di deputati in carica in possesso  dei  requisiti  previsti
dal presente articolo formato sulla base di liste di  venti  deputati
designati rispettivamente dal Presidente della Camera, dal Segretario
generale nonche', d'intesa fra loro, dalle  Organizzazioni  sindacali
costituite ai sensi dell'art. 73 del regolamento dei  Servizi  e  del
personale ovvero, in mancanza di accordo, indicati in ragione di  due
da ciascuna  delle  stesse  Organizzazioni  sindacali.  I  componenti
dell'Ufficio di Presidenza non possono far  parte  della  Commissione
giurisdizionale.   L'incarico   di   componente   della   Commissione
giurisdizionale e' incompatibile con quello di membro del  Governo  e
di componente del Consiglio di giurisdizione di cui  all'art.  2  del
regolamento per la  tutela  giurisdizionale  relativa  agli  atti  di
amministrazione non concernenti i dipendenti. 
   3. Il Presidente della Commissione  e'  designato  dal  Presidente
della Camera tra  i  componenti  della  Commissione.  La  Commissione
elegge nel proprio seno il Vicepresidente. 
   4. All'inizio di ogni legislatura, entro trenta giorni dalla prima
seduta della Camera, si procede alla formazione dell'elenco di cui al
comma 2 e al sorteggio dei sei deputati che entrano a far parte della
Commissione, nonche' dei nominativi di tre membri supplenti. I membri
supplenti subentrano nella Commissione, in ordine di  estrazione,  in
caso di dimissioni, impedimento permanente  o  decadenza  dei  membri
effettivi; in tale caso si procede al sorteggio di  un  nuovo  membro
supplente. In caso di astensione o  ricusazione,  invece,  il  membro
supplente  sostituisce  il  titolare  per  il  procedimento  cui   si
riferisce l'astensione o la ricusazione. 
   5. (Abrogato). 
   6. I soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 2 del  presente
articolo debbono essere in possesso di uno  dei  seguenti  requisiti:
magistrato,  anche  a  riposo,  delle   giurisdizioni   ordinaria   e
amministrativa;  professore  universitario  in  materie   giuridiche;
avvocato; avvocato dello  Stato  o  procuratore  presso  l'Avvocatura
dello Stato, anche a riposo. 
   7. La Commissione si articola in due sezioni  di  tre  componenti.
Alla prima sono affidati i procedimenti  ordinari;  alla  seconda  e'
affidato l'esame dei ricorsi  di  cui  all'art.  5,  comma  9-bis,  e
all'art. 6-quater, nonche' l'esame delle domande di cui  all'art.  9,
comma 2. In vista di ciascuna udienza delle  sezioni,  il  Presidente
forma  i  rispettivi  collegi  comprendendovi  il  Presidente  o   il
Vicepresidente e impiegando a rotazione in ciascuna sezione  tutti  i
membri della Commissione. Ove la trattazione di un  procedimento  non
si esaurisca in una sola udienza, il seguito  si  svolge  davanti  al
medesimo collegio. Le decisioni di ciascuna sezione sono deliberate a
maggioranza, con il voto espresso di tutti i componenti del collegio. 
   8. La segreteria della Commissione  e'  tenuta  da  funzionari  ed
impiegati designati dal Segretario generale.