(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
  Decisione del ricorso da parte della Commissione giurisdizionale 
 
   1. Compiuta l'istruttoria del procedimento, il Presidente  convoca
con proprio decreto la Commissione. 
   2. Almeno dieci  giorni  prima  della  data  di  convocazione,  il
decreto e' comunicato dalla Segreteria della Commissione alle parti. 
   3. Avanti alla Commissione giurisdizionale,  l'Amministrazione  e'
rappresentata dal consigliere Capo Servizio del  Personale  o  da  un
consigliere   da   lui   delegato,   con    l'eventuale    assistenza
dell'Avvocatura  della  Camera  dei  deputati.  Il  ricorrente   puo'
comparire   personalmente   ovvero   farsi   rappresentare   da    un
rappresentante  sindacale  o  da  un  dipendente  da  lui  designato;
comparendo personalmente il ricorrente puo'  farsi  assistere  da  un
rappresentante sindacale o da un dipendente da lui designato. 
   4. Le parti possono comunque farsi assistere  da  un  patrocinante
iscritto all'albo degli avvocati. 
   5. Alle udienze della Commissione sono  ammesse,  con  diritto  di
interloquire, soltanto le parti che vi abbiano  fatto  richiesta.  Il
Presidente della Commissione puo' disporre, su richiesta di parte, la
pubblicita' dell'udienza. 
   6. Dopo che il relatore ha esposto oralmente le questioni  dedotte
dalle parti, senza formulare proposte, le parti  presenti  o  i  loro
mandatari possono svolgere i motivi delle rispettive conclusioni. 
   7. La trattazione del ricorso deve esaurirsi in un'unica  udienza,
salvo casi eccezionali decisi inappellabilmente dal Presidente  della
Commissione, il quale puo' altresi' adottare i provvedimenti  di  cui
ai commi 10 e 11 dell'art. 4. 
   8. La Commissione, ove accolga il ricorso, annulla in tutto  o  in
parte il provvedimento impugnato, ovvero  procede  alla  sua  riforma
totale o parziale nei casi in cui sia competente a decidere anche sul
merito. 
   9. La sentenza, che deve essere adottata entro sessanta giorni dal
deposito  del  ricorso,  e'  motivata  ed  e'  depositata  presso  la
segreteria,  che  ne  effettua  la  comunicazione  alle  parti  e  al
Segretario generale entro  dieci  giorni  dalla  data  del  deposito.
Dell'esito del ricorso la segreteria da' immediata comunicazione alle
parti. Delle sentenze e' redatto  il  massimario,  da  pubblicare  in
apposito bollettino. 
   9-bis. I ricorsi avverso i provvedimenti che  danno  esecuzione  a
sentenze definitive, ovvero i cui effetti  non  siano  sospesi,  sono
esaminati secondo l'ordine di un apposito ruolo. 
   10. La segreteria  degli  Organi  per  la  tutela  giurisdizionale
conserva tutti gli atti della Commissione. Chiunque  puo'  consultare
il registro delle sentenze e degli altri  provvedimenti  decisori  ed
estrarne  copia.  Nelle  copie  e'  omessa  l'indicazione  dei   dati
identificativi delle persone interessate,  salvo  che  le  stesse  lo
richiedano. I soggetti di cui ai commi 1  e  2  dell'art.  1  possono
altresi' consultare presso la segreteria degli Organi per  la  tutela
giurisdizionale il ruolo generale dei ricorsi presso  gli  Organi  di
tutela giurisdizionale.