(Allegato-art. 6 bis)
                             Art. 6-bis. 
 
            Del procedimento avanti al Collegio d'appello 
 
   1. L'impugnazione,  motivata  a  pena  di  inammissibilita',  deve
essere proposta con atto depositato nel termine perentorio di  trenta
giorni  dalla  comunicazione   della   sentenza   della   Commissione
giurisdizionale. Ai fini  della  presentazione  dell'impugnazione  si
applica l'art. 4, commi 3 e 4. 
   2. Nei dieci giorni successivi al deposito, la segreteria comunica
copia dell'atto di impugnazione all'altra parte, forma  il  fascicolo
acquisendovi gli atti del giudizio di primo grado e  lo  presenta  al
Presidente del Collegio d'appello. Il Presidente con decreto  designa
il relatore e convoca il  Collegio  d'appello  per  una  udienza  non
anteriore a sessanta e non posteriore a novanta giorni  dal  deposito
dell'impugnazione,  salva  la  sospensione   dei   termini   prevista
dall'art. 8. 
   3. Nei trenta  giorni  successivi  al  deposito  del  ricorso,  il
Collegio d'appello delibera sull'istanza di sospensione degli effetti
della  sentenza   di   primo   grado   che   sia   stata   presentata
dall'appellante ai sensi  dell'art.  6,  comma  1-bis,  del  presente
regolamento, ovvero sull'impugnazione dell'ordinanza di cui  all'art.
9, comma 2. 
   4. La Segreteria da' comunicazione del  decreto  alle  parti,  che
hanno facolta' di depositare scritti difensivi fino a quindici giorni
prima della seduta fissata per la discussione. 
   5. Non e' ammesso il deposito di nuovi documenti. 
   6. Le parti che ne abbiano fatto richiesta, al piu' tardi, con  le
difese scritte di cui al comma 4 sono ammesse all'illustrazione orale
delle  conclusioni  subito  dopo  la  relazione.  Non  sono   ammesse
repliche, salve eccezionali deroghe  consentite  dal  Presidente.  Il
Presidente del Collegio puo' disporre,  su  richiesta  di  parte,  la
pubblicita' dell'udienza. 
   7. Dichiarata chiusa  la  discussione,  il  Collegio  delibera  la
sentenza nella stessa seduta. 
   8. Alle sentenze del Collegio d'appello si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7,  e  all'art.
5, commi 8, 9 e 10 del presente regolamento. 
   9.   Avanti   al   Collegio   d'appello,   l'Amministrazione    e'
rappresentata  dal  Segretario  generale,   che   puo'   delegare   a
sostituirlo  un  Vicesegretario  generale  o  un   consigliere   Capo
Servizio. Il ricorrente puo'  comparire  personalmente  ovvero  farsi
rappresentare da un rappresentante sindacale o da  un  dipendente  da
lui designato. 
   10. Le parti possono  farsi  assistere  da  un  avvocato  iscritto
all'albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.