(Allegato-art. 6 quater)
                           Art. 6-quater. 
 
                       Ricorso per revocazione 
 
   1. Contro le sentenze del Collegio d'appello e  della  Commissione
giurisdizionale e' ammesso ricorso per revocazione nei casi  previsti
dall'art. 396 del codice di procedura civile.