(Allegato 4)
                                                           Allegato 4 
 
       PRODOTTI DIETETICI A/IPOPROTEICI PER DIETE IPOPROTEICHE 
 
    Alla luce della situazione determinatasi nel settore dei prodotti
dietetici aproteici e ipoproteici, si ritiene  opportuno  esplicitare
quanto segue. 
    I prodotti in questione sono classificati come alimenti destinati
a fini medici speciali ai sensi della direttiva 99/21/CE, attuata con
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57. 
    Ricadono infatti nella categoria di  cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera c) del predetto decreto del Presidente della Repubblica  come
«alimenti  incompleti  dal  punto  di  vista  nutrizionale  con   una
formulazione ... adattata ad una specifica malattia ... che non  sono
adatti ad essere utilizzati come unica fonte di nutrimento». 
    Possono essere definiti prodotti dietetici aproteici i succedanei
di alimenti di uso corrente con  significativo  tenore  proteico,  di
derivazione vegetale, come pane, pasta, biscotti, prodotti da forno e
simili, che presentano  un  tenore  proteico  residuo  non  superiore
all'1%. 
    Visto che sono stati ammessi anche succedanei di  detti  alimenti
con un tenore proteico superiore all'1%, definiti come «ipoproteici»,
il limite per tale definizione e' nell'ordine del 2%. 
    Per quanto concerne succedanei  di  bevande  fonte  o  ricche  di
proteine anche di origine animale, gli stessi possono essere definiti
prodotti dietetici aproteici se il tenore  proteico  residuo  non  e'
superiore a 0,5 g%. 
    Considerando il possibile impiego dei prodotti anche da parte  di
soggetti con  malattie  congenite  a  carico  del  metabolismo  degli
aminoacidi,  la  dichiarazione  in  etichetta  del  tenore   proteico
residuo, nei termini «proteine  non  superiori  a  ...»  puo'  essere
seguita dal termine «di cui ...», con l'indicazione del tenore  degli
aminoacidi di cui va limitato l'apporto. 
    In etichetta, inoltre, va indicato  anche  il  tenore  di  sodio,
potassio e fosforo, che deve essere contenuto. 
    In  relazione  agli  scarti  analitici  tollerabili  in  fase  di
controllo, sono considerati ammissibili solo valori pari o  inferiori
rispetto al tenore proteico dichiarato come limite massimo. 
    Quanto sopra indicato integra per  i  prodotti  in  questione  le
disposizioni generali sulla tolleranza analitica del tenore  proteico
dichiarato, previste dalla  circolare  30  ottobre  2002,  n.  7  sui
criteri per  la  valutazione  della  conformita'  delle  informazioni
nutrizionali dichiarate in etichetta.