Allegato 4 PRODOTTI DIETETICI A/IPOPROTEICI PER DIETE IPOPROTEICHE Alla luce della situazione determinatasi nel settore dei prodotti dietetici aproteici e ipoproteici, si ritiene opportuno esplicitare quanto segue. I prodotti in questione sono classificati come alimenti destinati a fini medici speciali ai sensi della direttiva 99/21/CE, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57. Ricadono infatti nella categoria di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) del predetto decreto del Presidente della Repubblica come «alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale con una formulazione ... adattata ad una specifica malattia ... che non sono adatti ad essere utilizzati come unica fonte di nutrimento». Possono essere definiti prodotti dietetici aproteici i succedanei di alimenti di uso corrente con significativo tenore proteico, di derivazione vegetale, come pane, pasta, biscotti, prodotti da forno e simili, che presentano un tenore proteico residuo non superiore all'1%. Visto che sono stati ammessi anche succedanei di detti alimenti con un tenore proteico superiore all'1%, definiti come «ipoproteici», il limite per tale definizione e' nell'ordine del 2%. Per quanto concerne succedanei di bevande fonte o ricche di proteine anche di origine animale, gli stessi possono essere definiti prodotti dietetici aproteici se il tenore proteico residuo non e' superiore a 0,5 g%. Considerando il possibile impiego dei prodotti anche da parte di soggetti con malattie congenite a carico del metabolismo degli aminoacidi, la dichiarazione in etichetta del tenore proteico residuo, nei termini «proteine non superiori a ...» puo' essere seguita dal termine «di cui ...», con l'indicazione del tenore degli aminoacidi di cui va limitato l'apporto. In etichetta, inoltre, va indicato anche il tenore di sodio, potassio e fosforo, che deve essere contenuto. In relazione agli scarti analitici tollerabili in fase di controllo, sono considerati ammissibili solo valori pari o inferiori rispetto al tenore proteico dichiarato come limite massimo. Quanto sopra indicato integra per i prodotti in questione le disposizioni generali sulla tolleranza analitica del tenore proteico dichiarato, previste dalla circolare 30 ottobre 2002, n. 7 sui criteri per la valutazione della conformita' delle informazioni nutrizionali dichiarate in etichetta.