Art. 3 
 
 
                 Prescrizioni di carattere generale 
 
  1. L'organismo nazionale italiano di accreditamento si conforma  ai
principi e alle prescrizioni seguenti: 
    a) opera senza fini di lucro; 
    b) e' dotato di un modello organizzativo  atto  a  garantire  che
l'accreditamento,    indipendentemente    dall'utilizzo    su    base
obbligatoria o volontaria previsto, sia effettuato come attivita'  di
interesse pubblico; 
    c) non offre ne'  fornisce  attivita'  o  servizi  forniti  dagli
organismi di valutazione della conformita', non fornisce  servizi  di
consulenza ne' possiede  azioni  o  ha  un  interesse  finanziario  o
gestionale in organismi di valutazione di conformita'; 
    d) e'  dotato  di  requisiti  strutturali,  di  risorse  umane  e
procedurali di riservatezza e  gestione  dei  reclami  necessari  per
essere membro dell'infrastruttura europea di  accreditamento  di  cui
all'art. 14 del regolamento; 
    e) istituisce e gestisce apposite strutture atte a  garantire  la
partecipazione  effettiva  ed   equilibrata   di   tutte   le   parti
interessate, sia in seno alla propria organizzazione sia  nell'ambito
dell'infrastruttura europea di accreditamento di cui all'art. 14  del
regolamento; 
    f) non entra in concorrenza  con  gli  organismi  di  valutazione
della conformita'; 
    g) non entra in concorrenza  con  altri  organismi  nazionali  di
accreditamento.