Art. 4 Prescrizioni relative all'organizzazione 1. L'organismo nazionale italiano di accreditamento e' dotato di personalita' giuridica, di uno statuto, di una struttura organizzativa e di strumenti gestionali atti a soddisfare i seguenti requisiti: a) assumere le responsabilita', che sono distinte da quelle delle altre autorita' nazionali operanti nei medesimi settori, connesse con lo svolgimento dei compiti di accreditamento in ambito volontario, nonche' essere in grado di rilasciare certificati di accreditamento per valutazioni di conformita' anche in ambito regolato da specifiche prescrizioni normative, su incarico dell'amministrazione pubblica competente in base alle norme vigenti e fermo il rilascio da parte di tale pubblica amministrazione del provvedimento di autorizzazione finale eventualmente previsto; b) garantire l'indipendenza dagli organismi di valutazione della conformita' da esso valutati; c) essere esente da pressioni commerciali; d) non entrare in conflitto d'interesse con gli organismi di valutazione della conformita' che ricorrono all'accreditamento; e) salvaguardare l'obiettivita' e l'imparzialita' della propria attivita', anche mediante l'equilibrata ed effettiva partecipazione di tutte le parti interessate ai propri organi, garantendo, in quanto compatibile con il regolamento, il rispetto della norma UNI EN ISO 17011; f) operare in modo che ogni decisione riguardante l'attestazione di competenza sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; g) salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute; h) individuare le attivita' di valutazione della conformita' per le quali e' competente ad effettuare l'accreditamento, rinviando, se del caso, alle pertinenti legislazioni e norme tecniche comunitarie o italiane; i) possedere le procedure necessarie per assicurare l'efficienza della gestione e l'adeguatezza dei controlli interni; l) disporre di un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'esecuzione adeguata dei propri compiti; m) documentare le funzioni, le responsabilita' e i poteri del personale che potrebbe influenzare la qualita' della valutazione e dell'attestazione di competenza; n) possedere, applicare ed aggiornare le procedure per controllare le prestazioni e la competenza del personale coinvolto nell'attivita' di accreditamento; o) verificare che le valutazioni della conformita' siano eseguite in modo adeguato, evitando oneri inutili per le imprese e tenendo debitamente conto delle dimensioni, del settore e della struttura delle imprese, del grado di complessita' della tecnologia dei prodotti e del carattere di massa o seriale del processo di produzione; p) pubblicare annualmente resoconti oggetto di revisione contabile, in conformita' ai principi di contabilita' previsti dalla normativa vigente; q) sottoporsi regolarmente ad una valutazione inter pares organizzata dall'infrastruttura europea di accreditamento di cui all'art. 14 del regolamento; 2. Per l'accreditamento di organismi di valutazione della conformita' operanti in settori per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la specifica normativa vigente prevede l'accreditamento da parte di uno o piu' Ministeri o da parte di enti pubblici da essi vigilati o da parte di organismi di accreditamento a tal fine gia' individuati, l'organismo nazionale italiano di accreditamento, ove sia incaricato dall'amministrazione pubblica ai sensi del comma 1 lettera a), fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 1, si dota di strumenti organizzativi che consentano adeguata partecipazione alle attivita' di accreditamento da parte dei predetti Ministeri e degli enti pubblici ed organismi a tal fine gia' designati dai Ministeri competenti; le modalita' della partecipazione, anche ai fini dell'emissione dei certificati di accreditamento, sono concordate mediante convenzione, protocollo di intesa o altro analogo strumento bilaterale e, in carenza di accordo, sono individuate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero interessato, sentite le parti.