Art. 4 
 
 
              Prescrizioni relative all'organizzazione 
 
  1. L'organismo nazionale italiano di accreditamento  e'  dotato  di
personalita'  giuridica,   di   uno   statuto,   di   una   struttura
organizzativa e di strumenti gestionali atti a soddisfare i  seguenti
requisiti: 
    a) assumere le responsabilita', che sono distinte da quelle delle
altre autorita' nazionali operanti nei medesimi settori, connesse con
lo svolgimento dei compiti di accreditamento  in  ambito  volontario,
nonche' essere in grado di rilasciare certificati  di  accreditamento
per valutazioni di conformita' anche in ambito regolato da specifiche
prescrizioni normative,  su  incarico  dell'amministrazione  pubblica
competente in base alle norme vigenti e fermo il rilascio da parte di
tale pubblica amministrazione  del  provvedimento  di  autorizzazione
finale eventualmente previsto; 
    b) garantire l'indipendenza dagli organismi di valutazione  della
conformita' da esso valutati; 
    c) essere esente da pressioni commerciali; 
    d) non entrare in conflitto  d'interesse  con  gli  organismi  di
valutazione della conformita' che ricorrono all'accreditamento; 
    e) salvaguardare l'obiettivita' e l'imparzialita'  della  propria
attivita', anche mediante l'equilibrata ed  effettiva  partecipazione
di tutte le parti interessate ai propri organi, garantendo, in quanto
compatibile con il regolamento, il rispetto della norma  UNI  EN  ISO
17011; 
    f) operare in modo che ogni decisione riguardante  l'attestazione
di competenza sia presa da persone competenti diverse da  quelle  che
hanno effettuato la valutazione; 
    g) salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute; 
    h) individuare le attivita' di valutazione della conformita'  per
le quali e' competente ad effettuare l'accreditamento, rinviando,  se
del caso, alle pertinenti legislazioni e norme tecniche comunitarie o
italiane; 
    i) possedere le procedure necessarie per assicurare  l'efficienza
della gestione e l'adeguatezza dei controlli interni; 
    l) disporre di un numero di dipendenti competenti sufficiente per
l'esecuzione adeguata dei propri compiti; 
    m) documentare le funzioni, le responsabilita'  e  i  poteri  del
personale che potrebbe influenzare la qualita'  della  valutazione  e
dell'attestazione di competenza; 
    n)  possedere,  applicare  ed   aggiornare   le   procedure   per
controllare le prestazioni e la competenza  del  personale  coinvolto
nell'attivita' di accreditamento; 
    o) verificare che le valutazioni della conformita' siano eseguite
in modo adeguato, evitando oneri inutili per  le  imprese  e  tenendo
debitamente conto delle dimensioni, del  settore  e  della  struttura
delle  imprese,  del  grado  di  complessita'  della  tecnologia  dei
prodotti  e  del  carattere  di  massa  o  seriale  del  processo  di
produzione; 
    p)  pubblicare  annualmente  resoconti   oggetto   di   revisione
contabile, in conformita' ai principi di contabilita' previsti  dalla
normativa vigente; 
    q)  sottoporsi  regolarmente  ad  una  valutazione  inter   pares
organizzata dall'infrastruttura  europea  di  accreditamento  di  cui
all'art. 14 del regolamento; 
  2.  Per  l'accreditamento  di  organismi   di   valutazione   della
conformita' operanti in settori per i quali, alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, la specifica normativa  vigente  prevede
l'accreditamento da parte di uno o piu' Ministeri o da parte di  enti
pubblici da essi vigilati o da parte di organismi di accreditamento a
tal  fine  gia'  individuati,  l'organismo  nazionale   italiano   di
accreditamento, ove sia incaricato dall'amministrazione  pubblica  ai
sensi del comma 1 lettera a), fermo restando quanto previsto all'art.
8, comma  1,  si  dota  di  strumenti  organizzativi  che  consentano
adeguata partecipazione alle attivita' di accreditamento da parte dei
predetti Ministeri e degli enti pubblici ed organismi a tal fine gia'
designati   dai   Ministeri   competenti;    le    modalita'    della
partecipazione, anche  ai  fini  dell'emissione  dei  certificati  di
accreditamento, sono concordate mediante convenzione,  protocollo  di
intesa o altro analogo strumento bilaterale e, in carenza di accordo,
sono individuate dal Ministero dello sviluppo economico  di  concerto
con il Ministero interessato, sentite le parti.