Art. 5 Prescrizioni relative al funzionamento 1. Salvo quanto dispone l'art. 39 del regolamento, l'organismo nazionale italiano di accreditamento valuta la competenza a svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita' degli organismi di valutazione della conformita' che ne fanno domanda e, in caso di esito positivo della valutazione, rilascia un certificato di accreditamento relativo alla specifica attivita' di valutazione della conformita'. Quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, il certificato di accreditamento e' corredato di un riferimento all'organismo di accreditamento designato prima dell'entrata in vigore del presente decreto dal Ministero competente ai sensi della pertinente normativa di settore. 2. L'organismo nazionale italiano di accreditamento controlla gli organismi di valutazione della conformita' ai quali ha rilasciato un certificato di accreditamento; quando, all'esito di un controllo, accerta che un organismo di valutazione della conformita' accreditato non e' piu' idoneo a svolgere la specifica attivita' di valutazione della conformita' o ha commesso una violazione grave dei suoi obblighi adotta, seguendo procedure rese pubbliche, tutte le misure appropriate entro sessanta giorni per limitare, sospendere o revocare il certificato di accreditamento, informandone tempestivamente il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero o i Ministeri eventualmente interessati. 3. L'organismo nazionale italiano di accreditamento informa gli altri organismi nazionali di accreditamento circa le attivita' di valutazione della conformita' relativamente alle quali esegue l'accreditamento e circa le modifiche di tali attivita' e rende pubbliche regolarmente le informazioni sui risultati della sua valutazione inter pares, sulle attivita' di valutazione della conformita' relativamente alle quali effettua l'accreditamento e sulle modifiche di tali attivita'.