Art. 5 
 
 
               Prescrizioni relative al funzionamento 
 
  1. Salvo quanto dispone  l'art.  39  del  regolamento,  l'organismo
nazionale italiano di accreditamento valuta la competenza a  svolgere
una  specifica  attivita'  di  valutazione  della  conformita'  degli
organismi di valutazione della conformita' che ne fanno domanda e, in
caso di esito positivo della valutazione, rilascia un certificato  di
accreditamento relativo alla specifica attivita' di valutazione della
conformita'. Quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 4, comma  2,
il certificato di  accreditamento  e'  corredato  di  un  riferimento
all'organismo  di  accreditamento  designato  prima  dell'entrata  in
vigore del presente decreto dal Ministero competente ai  sensi  della
pertinente normativa di settore. 
  2. L'organismo nazionale italiano di accreditamento  controlla  gli
organismi di valutazione della conformita' ai quali ha rilasciato  un
certificato di accreditamento; quando,  all'esito  di  un  controllo,
accerta che un organismo di valutazione della conformita' accreditato
non e' piu' idoneo a svolgere la specifica attivita'  di  valutazione
della conformita'  o  ha  commesso  una  violazione  grave  dei  suoi
obblighi adotta, seguendo procedure rese pubbliche, tutte  le  misure
appropriate entro sessanta giorni per limitare, sospendere o revocare
il certificato di  accreditamento,  informandone  tempestivamente  il
Ministero dello sviluppo economico ed  il  Ministero  o  i  Ministeri
eventualmente interessati. 
  3. L'organismo nazionale italiano  di  accreditamento  informa  gli
altri organismi nazionali di accreditamento  circa  le  attivita'  di
valutazione  della  conformita'  relativamente  alle   quali   esegue
l'accreditamento e circa le  modifiche  di  tali  attivita'  e  rende
pubbliche  regolarmente  le  informazioni  sui  risultati  della  sua
valutazione  inter  pares,  sulle  attivita'  di  valutazione   della
conformita' relativamente  alle  quali  effettua  l'accreditamento  e
sulle modifiche di tali attivita'.