Art. 7 
 
 
               Criteri per la fissazione delle tariffe 
 
  1. L'organismo nazionale italiano di  accreditamento  determina  le
tariffe di accreditamento con provvedimento motivato e  con  espresso
riferimento al recupero dei costi medi sostenuti, anche tenuto  conto
degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati  dagli  altri
Paesi dell'Unione europea, e nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) valutazione rigorosa dei costi secondo criteri di  efficienza,
efficacia ed economicita' dell'attivita' di accreditamento; 
    b) differenziazione delle tariffe, secondo criteri di adeguatezza
e proporzionalita' degli oneri di  accreditamento  in  rapporto  alle
attivita'  di  verifica  di  conformita'   per   cui   e'   richiesto
l'accreditamento, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4, comma
1, lettera o); 
    c)  evidenziazione  di  tutti  gli  elementi  costitutivi   della
tariffa; 
    d) evidenziazione degli indici di congruita' della tariffa; 
    e)  indicazione  delle  modalita'   di   verifica   periodica   e
aggiornamento. 
  2. L'organismo nazionale  italiano  di  accreditamento  comunica  i
provvedimenti di cui  al  comma  1  almeno  trenta  giorni  prima  di
metterli in vigore alla Commissione di cui all'art. 6,  comma  2.  In
sede  di  prima  applicazione,  l'organismo  nazionale  italiano   di
accreditamento, entro trenta  giorni  dalla  sua  individuazione,  e'
tenuto in ogni caso a  rideterminare  le  tariffe  di  accreditamento
applicate, sulla base dei criteri e secondo le modalita'  di  cui  al
comma 1, e a  comunicarle  entro  i  trenta  giorni  successivi  alla
predetta commissione. Qualora la commissione ritenga le  tariffe  non
rispondenti  ai  criteri  prescritti,   lo   comunica   all'autorita'
nazionale italiana per l'accreditamento, la quale provvede  affinche'
l'organismo   nazionale   italiano   di   accreditamento    determini
correttamente le tariffe medesime, fissando ove del caso un  termine.
Fintantoche' il  procedimento  di  riderminazione  non  e'  concluso,
continuano  ad  applicarsi  le  tariffe  vigenti  al  momento   della
individuazione.