Art. 7 Criteri per la fissazione delle tariffe 1. L'organismo nazionale italiano di accreditamento determina le tariffe di accreditamento con provvedimento motivato e con espresso riferimento al recupero dei costi medi sostenuti, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, e nel rispetto dei seguenti principi: a) valutazione rigorosa dei costi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita' dell'attivita' di accreditamento; b) differenziazione delle tariffe, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalita' degli oneri di accreditamento in rapporto alle attivita' di verifica di conformita' per cui e' richiesto l'accreditamento, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera o); c) evidenziazione di tutti gli elementi costitutivi della tariffa; d) evidenziazione degli indici di congruita' della tariffa; e) indicazione delle modalita' di verifica periodica e aggiornamento. 2. L'organismo nazionale italiano di accreditamento comunica i provvedimenti di cui al comma 1 almeno trenta giorni prima di metterli in vigore alla Commissione di cui all'art. 6, comma 2. In sede di prima applicazione, l'organismo nazionale italiano di accreditamento, entro trenta giorni dalla sua individuazione, e' tenuto in ogni caso a rideterminare le tariffe di accreditamento applicate, sulla base dei criteri e secondo le modalita' di cui al comma 1, e a comunicarle entro i trenta giorni successivi alla predetta commissione. Qualora la commissione ritenga le tariffe non rispondenti ai criteri prescritti, lo comunica all'autorita' nazionale italiana per l'accreditamento, la quale provvede affinche' l'organismo nazionale italiano di accreditamento determini correttamente le tariffe medesime, fissando ove del caso un termine. Fintantoche' il procedimento di riderminazione non e' concluso, continuano ad applicarsi le tariffe vigenti al momento della individuazione.