Art. 2 
 
  1. Gli istituti di patronato  e  di  assistenza  sociale  svolgono,
altresi', attivita'  di  informazione,  consulenza  e  assistenza  in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti  dei
lavoratori, delle pubbliche amministrazioni e dei  datori  di  lavoro
privati ai sensi dell' art. 10, comma 3, della legge 30  marzo  2001,
n. 152. 
  2.  Le  attivita'  di  cui  al  precedente  comma  sono   espletate
gratuitamente nei confronti dei lavoratori e sulla base  di  apposite
tariffe emanate a norma del citato art. 10, comma  4,  nei  confronti
delle pubbliche amministrazioni e dei datori di lavoro privati.