Art. 2 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale svolgono, altresi', attivita' di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti dei lavoratori, delle pubbliche amministrazioni e dei datori di lavoro privati ai sensi dell' art. 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152. 2. Le attivita' di cui al precedente comma sono espletate gratuitamente nei confronti dei lavoratori e sulla base di apposite tariffe emanate a norma del citato art. 10, comma 4, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei datori di lavoro privati.