Art. 3 1. Ogni convenzione deve individuare i soggetti interessati, i loro ruoli, le attivita' oggetto della convenzione, i tempi, le modalita' di esecuzione e di rimborso dei costi anche forfettari mediante rendicontazione, i criteri di computo del rimborso spese, anche attraverso un'analisi preventiva dei costi, e le relative modalita' di erogazione, i livelli di responsabilita' e di garanzia nello svolgimento di tali attivita'. 2. Da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale le convenzioni sono sottoscritte dal legale rappresentante o dai soggetti individuati e autorizzati, attraverso procure speciali, sulla base delle rispettive norme statutarie. 3. I criteri per definire e calcolare i rimborsi spese, da considerarsi contributi ai sensi dell'art. 18, della legge 30 marzo 2001, n. 152, devono essere determinati in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attivita' oggetto della convenzione con riferimento a parametri e/o indicatori oggettivi, individuati dalle amministrazioni che propongono la convenzione. 4. Le convenzioni con le pubbliche amministrazioni e gli organismi comunitari devono essere stipulate nel rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa. Non possono essere stipulate convenzioni per svolgere attivita' di informazione, consulenza, assistenza e tutela sulle prestazioni gia' regolate dal decreto 10 ottobre 2008, n. 193, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e relativi allegati.