Art. 3 
 
  1. Ogni convenzione deve individuare i soggetti interessati, i loro
ruoli, le attivita' oggetto della convenzione, i tempi, le  modalita'
di esecuzione e di  rimborso  dei  costi  anche  forfettari  mediante
rendicontazione, i criteri  di  computo  del  rimborso  spese,  anche
attraverso un'analisi preventiva dei costi, e le  relative  modalita'
di erogazione, i livelli  di  responsabilita'  e  di  garanzia  nello
svolgimento di tali attivita'. 
  2. Da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale  le
convenzioni  sono  sottoscritte  dal  legale  rappresentante  o   dai
soggetti individuati  e  autorizzati,  attraverso  procure  speciali,
sulla base delle rispettive norme statutarie. 
  3. I  criteri  per  definire  e  calcolare  i  rimborsi  spese,  da
considerarsi contributi ai sensi dell'art. 18, della legge  30  marzo
2001, n. 152, devono essere determinati in relazione  alla  tipologia
ed alle caratteristiche delle attivita' oggetto della convenzione con
riferimento a parametri e/o indicatori oggettivi,  individuati  dalle
amministrazioni che propongono la convenzione. 
  4. Le convenzioni con le pubbliche amministrazioni e gli  organismi
comunitari devono essere  stipulate  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza dell'azione amministrativa. 
  Non possono essere stipulate convenzioni per svolgere attivita'  di
informazione, consulenza, assistenza e tutela sulle prestazioni  gia'
regolate dal decreto 10 ottobre  2008,  n.  193,  del  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e relativi allegati.