Art. 4 1. Le convenzioni stipulate devono essere trasmesse, a cura degli istituti di patronato e di assistenza sociale, alla competente Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, entro 30 giorni dalla data della stipula della convenzione stessa. 2. Con riferimento ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni ed organismi comunitari sono pubbliche e chiunque ha il diritto di prenderne visione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 14 dicembre 2009 Il Ministro: Sacconi