Art. 4 
 
  1. Le convenzioni stipulate devono essere trasmesse, a  cura  degli
istituti di  patronato  e  di  assistenza  sociale,  alla  competente
Direzione provinciale del lavoro -  Servizio  ispezione  del  lavoro,
entro 30 giorni dalla data della stipula della convenzione stessa. 
  2. Con riferimento ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni,  le  convenzioni  stipulate  con  pubbliche
amministrazioni ed organismi comunitari sono pubbliche e chiunque  ha
il diritto di prenderne visione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 14 dicembre 2009 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi