IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e
integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999),  ed  in
particolare  l'art.  3,  comma  12,  che  prevede  che  il   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   con   proprio
provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni
relative all'acquisto di  energia  elettrica,  comunque  prodotta  da
altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa  al  Gestore  della
rete di trasmissione nazionale Spa; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  19
dicembre 2003, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  199  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  301  del  30  dicembre   2003,   concernente
l'approvazione del  testo  integrato  della  disciplina  del  mercato
elettrico e l'assunzione di responsabilita' del Gestore  del  mercato
elettrico Spa relativamente al mercato elettrico a  decorrere  dall'8
gennaio 2004; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di  seguito:
il decreto legislativo  n.  387/2003)  concernente  attuazione  della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica
prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno
dell'elettricita'; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239  (di  seguito:  la  legge  n.
239/2004) concernente il riordino  del  settore  energetico,  nonche'
delega al Governo per il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti  in
materia di energia; 
  Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n.  73,  convertito  con  la
legge 3 agosto 2007, n.  125  (di  seguito  la  legge  n.  125/2007),
recante misure urgenti per l'attuazione di  disposizioni  comunitarie
in materia  di  liberalizzazione  dei  mercati  dell'energia,  ed  in
particolare l'art. 1, commi 2 e  4,  concernenti  rispettivamente  il
servizio di tutela e il servizio di salvaguardia; 
  Vista la legge 23 luglio 2009,  n.  99  (di  seguito  la  legge  n.
99/2009), recante disposizioni per lo sviluppo e  l'internalizzazione
delle imprese, nonche' in  materia  di  energia,  ed  in  particolare
l'art. 30, comma 20, secondo cui l'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas  propone  al  Ministro  dello  sviluppo  economico  adeguati
meccanismi per la risoluzione anticipata  delle  convenzioni  CIP  n.
6/1992,  da  disporre  con  decreti  del  medesimo  Ministro,  con  i
produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi; 
  Visto il regolamento, applicato dal Gestore dei servizi elettrici -
GSE Spa, per la disciplina del  trasferimento  dei  diritti  relativi
all'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12,  del
decreto legislativo n. 79/1999 (cosiddetti diritti  CIP  n.  6/1992),
assegnati per l'anno 2009, tra Acquirente  unico  Spa  e  il  mercato
libero, nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato tutelato
al mercato libero e viceversa; 
  Vista la lettera del Gestore  del  mercato  elettrico  Spa  del  12
ottobre 2009, prot. P0008568-02, con cui sono fornite indicazioni sul
prezzo medio di mercato dell'energia elettrica scambiata nel  sistema
delle offerte; 
  Vista la lettera del  Gestore  dei  servizi  elettrici  Spa  del  5
novembre 2009, prot. P20090072347 con cui si indica in  4.100  MW  la
capacita' produttiva relativa all'energia elettrica di  cui  all'art.
3, comma 12, del  decreto  legislativo  n.  79/1999  assegnabile  per
l'anno 2010; 
  Vista la lettera dell'Acquirente unico Spa del  20  novembre  2009,
prot. AU/P20090001590, con cui sono trasmesse le stime del fabbisogno
di energia elettrica per il mercato tutelato per l'anno 2010; 
  Tenuto conto delle quotazioni  registrate  sul  mercato  a  termine
finanziario dell'energia elettrica relative all'anno 2010; 
  Ritenuto necessario prevedere la partecipazione alla  procedura  di
assegnazione della citata  energia  dell'Acquirente  unico  Spa  che,
nell'ambito del «regime di tutela» di cui  alla  legge  n.  125/2007,
svolge la funzione di garante della  fornitura  dei  clienti  finali,
domestici e  piccole  imprese,  che  non  esercitano  il  diritto  di
recedere  dal  preesistente  contratto  di   fornitura   di   energia
elettrica; 
  Ritenuto  necessario  prevedere,   anche   per   l'anno   2010   il
trasferimento dei diritti assegnati tra Acquirente  unico  Spa  e  il
mercato libero, nel caso in cui il cliente finale  lasci  il  mercato
tutelato  e  passi  al  mercato  libero,  mediante  applicazione   di
modalita' analoghe a quelle adottate nel corso dall'anno 2009; 
  Ritenuto opportuno, nella ripartizione  iniziale  dei  diritti  tra
mercato  libero  e  mercato  tutelato,  tenere  conto  del  tasso  di
riduzione dei consumi del mercato rifornito da Acquirente  unico  Spa
come registrato  nel  2009  e  delle  stime  fornite  dalla  medesima
societa' riguardo al perimetro del  mercato  da  approvvigionare  nel
2010, ferma restando l'operativita' del meccanismo  di  trasferimento
dei diritti assegnati di cui al punto precedente; 
  Ritenuto che nell'ambito del mercato libero siano compresi anche  i
clienti in regime di salvaguardia  ai  fini  della  ripartizione  dei
diritti assegnabili tra mercato libero e mercato tutelato; 
  Ritenuto  necessario,  in  caso  di  risoluzione  anticipata  delle
convenzioni CIP n. 6/1992 da  parte  dei  produttori  che  aderiscono
volontariamente ai meccanismi previsti in  attuazione  dell'art.  30,
comma  20,  della  legge   n.   99/2009   prevedere   una   riduzione
proporzionale dei diritti assegnati; 
  Ritenuto opportuno definire condizioni di cessione  che  riflettano
il prezzo medio dell'energia elettrica come  risultante  dal  sistema
delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo  n.  79/1999,
mantenendo   rispetto   a   tale   prezzo   condizioni    medie    di
approvvigionamento vantaggiose, senza incidere in  maniera  rilevante
sulle tariffe; 
  Ritenuto opportuno che il prezzo di  cessione  sopra  definito  sia
aggiornato in ragione dell'andamento, calcolato su base  trimestrale,
dell'indice dei prezzi di cui all'art. 5  del  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 19 dicembre  2003,  recante  «approvazione
del  testo  integrato  della  disciplina   del   mercato   elettrico.
Assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato  elettrico  Spa
relativamente al  mercato  elettrico»,  in  modo  tale  da  mantenere
sostanzialmente  stabili   la   convenienza   delle   condizioni   di
approvvigionamento e l'impatto complessivo sulla tariffa; 
  Ritenuto necessario,  al  fine  di  minimizzare  le  revoche  e  le
riassegnazioni in corso d'anno, prevedere che i gestori di  rete,  in
cui ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori  che  avanzano
richiesta   di   assegnazione,    forniscano    tempestivamente    le
certificazioni necessarie per gli adempimenti del Gestore dei servizi
elettrici secondo le modalita' individuate dal medesimo Gestore; 
  Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalita' di attuazione,  per
quanto previsto dall'art. 3, comma 13,  del  decreto  legislativo  n.
79/1999 relativamente alla cessione, da parte del Gestore dei servizi
elettrici dell'energia  elettrica  ritirata  ai  sensi  del  comma  3
dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991,  n.  9,  nonche'  di  quella
prodotta da parte delle imprese  produttrici-distributrici  ai  sensi
del titolo IV, lettera b) del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta  al
Gestore  medesimo  previa  definizione  di   specifiche   convenzioni
autorizzate   dal   Ministro   dell'industria   del    commercio    e
dell'artigianato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento si applicano  le  definizioni
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e  sue
modifiche e integrazioni  (di  seguito:  il  decreto  legislativo  n.
79/1999), integrate dai commi seguenti. 
  2. «Acquirente unico» e' la societa' Acquirente unico Spa,  di  cui
all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999. 
  3. «Assegnatario» e' il soggetto che acquisisce  la  disponibilita'
di una quota parte dell'energia elettrica disponibile. 
  4. «Autorita'» e' l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. 
  5. «Energia elettrica assegnata»: quantita'  di  energia  elettrica
risultante dalle procedure di cui  al  presente  decreto  sulla  base
dell'effettiva disponibilita' per il GSE secondo le  convenzioni  CIP
n. 6/1992. 
  6. «Gestore  del  mercato»  e'  la  societa'  Gestore  del  mercato
elettrico Spa di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999. 
  7. «Gestore dei servizi  elettrici»  e'  la  societa'  Gestore  dei
servizi elettrici - GSE Spa, come chiamata a seguito  del  cambio  di
denominazione del Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa. 
  8. «Mercato elettrico» e' il sistema delle offerte di cui  all'art.
5 del decreto legislativo n. 79/1999. 
  9. «Servizio di tutela»  e'  il  servizio  di  vendita  di  energia
elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007. 
  10. «Servizio di salvaguardia» e' il servizio di vendita di energia
elettrica di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007. 
  11. «Punto di prelievo» e' il  punto  in  cui  l'energia  elettrica
viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.