Art. 2 Energia elettrica assegnabile 1. Il Gestore dei servizi elettrici, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce la quantita' totale di energia elettrica per l'anno 2010 da acquisire ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000. 2. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' ceduta agli operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal Gestore dei servizi elettrici entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 3. 3. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' destinata: a) per una quota pari al 17% all'Acquirente unico per la fornitura di energia elettrica dei clienti finali compresi nel servizio di tutela; b) per una quota pari al 83% ai clienti del mercato libero. 4. I clienti, al fine di partecipare alla procedura di assegnazione di cui all'art. 3, dichiarano di non essere compresi tra i clienti che hanno diritto al servizio di tutela. 5. In caso di variazioni della quantita' di energia di cui comma 1, le quantita' assegnate nell'ambito della procedura di cui all'art. 3 sono ridotte in misura proporzionale alle quantita' di diritti assegnati.