Art. 2 
 
 
                    Energia elettrica assegnabile 
 
  1. Il Gestore dei  servizi  elettrici,  sulla  base  degli  impegni
assunti dai produttori  e  su  base  statistica  prudenziale  per  la
produzione da fonti non programmabili, definisce la quantita'  totale
di energia elettrica per  l'anno  2010  da  acquisire  ai  sensi  del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
21 novembre 2000. 
  2. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' ceduta  agli  operatori
tramite procedure di assegnazione, effettuate dal Gestore dei servizi
elettrici entro quindici giorni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 3. 
  3. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' destinata: 
    a) per  una  quota  pari  al  17%  all'Acquirente  unico  per  la
fornitura di  energia  elettrica  dei  clienti  finali  compresi  nel
servizio di tutela; 
    b) per una quota pari al 83% ai clienti del mercato libero. 
  4. I clienti, al fine di partecipare alla procedura di assegnazione
di cui all'art. 3, dichiarano di non essere compresi  tra  i  clienti
che hanno diritto al servizio di tutela. 
  5. In caso di variazioni della quantita' di energia di cui comma 1,
le quantita' assegnate nell'ambito della procedura di cui all'art.  3
sono ridotte  in  misura  proporzionale  alle  quantita'  di  diritti
assegnati.