Art. 3 Procedure di assegnazione 1. Ai fini dell'espletamento della procedura di assegnazione dell'energia elettrica di cui al comma 2 dell'art. 2, il Gestore dei servizi elettrici pubblica nel proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per le assegnazioni, un apposito bando con descrizione particolareggiata della procedura di assegnazione. 2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte degli operatori sono avanzate in base al consumo medio annuo di energia elettrica, con modalita' coerenti a quelle di cui al punto 4 della deliberazione dell'Autorita' n. 248/05, registrato nel corso degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificato dal gestore di rete nella quale ha sede il punto di prelievo dell'operatore medesimo. In mancanza di detta certificazione e' temporaneamente valida, ai soli fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al comma 1, un'autocertificazione da parte dell'operatore. 3. Il Gestore dei servizi elettrici assegna, in termini di valore orario costante per tutte le ore dell'anno 2010, l'energia elettrica di cui all'art. 2, comma 1, tenendo conto delle quote di cui al medesimo art. 2, comma 3, sulla base delle singole richieste avanzate dagli operatori ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia superiore alla quantita' assegnabile, secondo quote di energia elettrica proporzionalmente ridotte. Il GSE provvede all'aggiornamento in corso d'anno delle quantita' di energia elettrica assegnate nel caso di variazioni della quantita' di energia elettrica assegnabile secondo quanto previsto all'art. 2, comma 5, dando evidenza preventiva di tali modifiche sul proprio sito internet entro il giorno venti di ciascun mese per il mese successivo. 4. Il prezzo di assegnazione, per il primo trimestre dell'anno 2010, e' pari a 57 euro/MWh ed e' adeguato in corso d'anno dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con modalita' analoghe a quelle adottate per il 2009, in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, concernente «approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico Spa relativamente al mercato elettrico». 5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione, il Gestore dei servizi elettrici e gli operatori assegnatari stipulano un contratto per differenza che impegna, con riferimento all'energia assegnata: a) gli operatori assegnatari ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per quantitativi non inferiori alle quote di energia elettrica oraria assegnate ai sensi del comma 3; b) il Gestore dei servizi elettrici a corrispondere a ciascun operatore assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza e' positiva; c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al Gestore dei servizi elettrici, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza e' negativa. 6. Il Gestore dei servizi elettrici adotta le regole che disciplinano il trasferimento dei diritti assegnati tra il mercato libero e l'Acquirente unico Spa, secondo modalita' analoghe a quelle in vigore per l'anno 2009, nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato tutelato al mercato libero, e le trasmette al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione. 7. I gestori di rete nella quale ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione sono tenuti a fornire la certificazione di cui al comma 2, secondo modalita' individuate dal Gestore dei servizi elettrici, in tempi utili al fine di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d'anno.