Art. 3 
 
 
                      Procedure di assegnazione 
 
  1.  Ai  fini  dell'espletamento  della  procedura  di  assegnazione
dell'energia elettrica di cui al comma 2 dell'art. 2, il Gestore  dei
servizi elettrici pubblica nel proprio  sito  internet,  con  congruo
anticipo rispetto alla data fissata per le assegnazioni, un  apposito
bando  con   descrizione   particolareggiata   della   procedura   di
assegnazione. 
  2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte
degli operatori sono avanzate in  base  al  consumo  medio  annuo  di
energia elettrica, con modalita' coerenti a quelle di cui al punto  4
della deliberazione dell'Autorita' n. 248/05,  registrato  nel  corso
degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificato dal gestore di
rete  nella  quale  ha  sede  il  punto  di  prelievo  dell'operatore
medesimo. In mancanza  di  detta  certificazione  e'  temporaneamente
valida,  ai  soli  fini  della  partecipazione  alla   procedura   di
assegnazione di  cui  al  comma  1,  un'autocertificazione  da  parte
dell'operatore. 
  3. Il Gestore dei servizi elettrici assegna, in termini  di  valore
orario costante per tutte le ore dell'anno 2010, l'energia  elettrica
di cui all'art. 2, comma 1, tenendo  conto  delle  quote  di  cui  al
medesimo art. 2, comma 3, sulla base delle singole richieste avanzate
dagli operatori ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva  sia
superiore  alla  quantita'  assegnabile,  secondo  quote  di  energia
elettrica    proporzionalmente    ridotte.    Il     GSE     provvede
all'aggiornamento  in  corso  d'anno  delle  quantita'   di   energia
elettrica assegnate nel caso di variazioni della quantita' di energia
elettrica assegnabile secondo quanto previsto all'art.  2,  comma  5,
dando evidenza preventiva di tali modifiche sul proprio sito internet
entro il giorno venti di ciascun mese per il mese successivo. 
  4. Il prezzo di assegnazione,  per  il  primo  trimestre  dell'anno
2010,  e'  pari  a  57  euro/MWh  ed  e'  adeguato  in  corso  d'anno
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  con  modalita'
analoghe a quelle adottate per il 2009, in  funzione  dell'andamento,
calcolato  su  base  trimestrale,  dell'indice  dei  prezzi,  di  cui
all'art. 5 del decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive  19
dicembre 2003, concernente «approvazione del  testo  integrato  della
disciplina del mercato elettrico. Assunzione di  responsabilita'  del
Gestore  del  mercato  elettrico   Spa   relativamente   al   mercato
elettrico». 
  5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione,  il
Gestore dei servizi elettrici e gli operatori  assegnatari  stipulano
un contratto per differenza che impegna, con riferimento  all'energia
assegnata: 
    a) gli operatori  assegnatari  ad  approvvigionarsi  sul  mercato
elettrico per  quantitativi  non  inferiori  alle  quote  di  energia
elettrica oraria assegnate ai sensi del comma 3; 
    b) il Gestore dei servizi elettrici  a  corrispondere  a  ciascun
operatore assegnatario, per ciascuna ora, un  corrispettivo  pari  al
prodotto tra l'energia elettrica oraria  derivante  dall'assegnazione
di cui al comma 3 e la differenza  tra  il  prezzo  di  acquisto  sul
mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta  differenza
e' positiva; 
    c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al Gestore  dei
servizi  elettrici,  per  ciascuna  ora,  un  corrispettivo  pari  al
prodotto tra l'energia elettrica oraria  derivante  dall'assegnazione
di cui al comma 3 e la differenza  tra  il  prezzo  di  acquisto  sul
mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta  differenza
e' negativa. 
  6.  Il  Gestore  dei  servizi  elettrici  adotta  le   regole   che
disciplinano il trasferimento dei diritti assegnati  tra  il  mercato
libero e l'Acquirente unico Spa, secondo modalita' analoghe a  quelle
in vigore per l'anno 2009, nel caso di passaggio dei  clienti  finali
dal mercato tutelato al mercato libero, e le trasmette  al  Ministero
dello sviluppo economico per l'approvazione. 
  7. I gestori di rete nella quale ha sede il punto di  prelievo  dei
singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione sono  tenuti
a fornire la certificazione di cui  al  comma  2,  secondo  modalita'
individuate dal Gestore dei servizi elettrici, in tempi utili al fine
di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d'anno.