Art. 4 
 
 
              Controlli, revoca dei diritti e sanzioni 
 
  1.  Il  Gestore  dei  servizi  elettrici  provvede  ad   effettuare
controlli sulla veridicita'  dei  contenuti  delle  certificazioni  e
autocertificazioni di cui all'art. 3, comma 2, utilizzando a tal fine
le informazioni in proprio possesso  nonche'  quelle  dell'Acquirente
unico e dei distributori. 
  2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta: 
    a) l'annullamento, nei confronti degli operatori assegnatari, dei
diritti delle assegnazioni di cui  all'art.  3,  alle  corrispondenti
condizioni economiche di assegnazione; 
    b) la riassegnazione, da parte del Gestore dei servizi elettrici,
con le medesime procedure di  cui  all'art.  3,  dell'energia  resasi
disponibile a seguito  dell'annullamento  dei  diritti  di  cui  alla
precedente lettera a); 
    c)  l'applicazione  di  sanzioni  da  parte  dell'Autorita'   nei
confronti degli operatori cui sono stati  revocati  i  diritti  delle
assegnazioni. 
  3. Ai sensi dell'art. 7 del decreto  del  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 21 novembre  2000,  il  Gestore  del
sistema elettrico comunica al Ministero dello sviluppo  economico  lo
stato di avanzamento delle iniziative connesse all'energia  elettrica
di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999,  con
particolare riferimento alla nuova potenza  entrata  in  esercizio  e
alle quantita' complessive di energia prodotta.