Art. 4 Controlli, revoca dei diritti e sanzioni 1. Il Gestore dei servizi elettrici provvede ad effettuare controlli sulla veridicita' dei contenuti delle certificazioni e autocertificazioni di cui all'art. 3, comma 2, utilizzando a tal fine le informazioni in proprio possesso nonche' quelle dell'Acquirente unico e dei distributori. 2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta: a) l'annullamento, nei confronti degli operatori assegnatari, dei diritti delle assegnazioni di cui all'art. 3, alle corrispondenti condizioni economiche di assegnazione; b) la riassegnazione, da parte del Gestore dei servizi elettrici, con le medesime procedure di cui all'art. 3, dell'energia resasi disponibile a seguito dell'annullamento dei diritti di cui alla precedente lettera a); c) l'applicazione di sanzioni da parte dell'Autorita' nei confronti degli operatori cui sono stati revocati i diritti delle assegnazioni. 3. Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, il Gestore del sistema elettrico comunica al Ministero dello sviluppo economico lo stato di avanzamento delle iniziative connesse all'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, con particolare riferimento alla nuova potenza entrata in esercizio e alle quantita' complessive di energia prodotta.