((Art. 3 bis Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato dal presente decreto, puo' attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalita'. 2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalita', l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali e' prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106. 3. Il procuratore della Repubblica puo' disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio. 4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel capo I, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente: «Art. 9-bis (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneita' ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi. 2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalita' con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura,previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura»; b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione» sono soppresse. 5. Il comma 31 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150, si interpreta nel senso che non trova applicazione ai magistrati destinati agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, il divieto contemplato dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.))
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali): «Art. 1 (Trasferimento d'ufficio). - 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia manifestato il consenso o la disponibilita', e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'art. 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. 2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione; b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta. 4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', in numero non superiore a centocinquanta unita'. Il termine previsto dall'art. 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2. 5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.». - Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 si veda nei riferimenti normativi all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150): «Art. 1 (Attribuzioni del procuratore della Repubblica). - 1.-3. (omissis). 4. Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad uno o piu' procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o piu' magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. 5.-7. (omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico): «31. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneita' degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonche' sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalita' dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonche' mutare dalla funzione giudicante e requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).». - Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego): «Art. 33. - I posti di pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione.».