((Art. 3 bis 
 
Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione
  di sedi ai magistrati al termine del tirocinio 
  1.  Con  provvedimento  motivato,  il  Consiglio  superiore   della
magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai  magistrati
nominati con il decreto ministeriale  2  ottobre  2009  sussista  una
scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1,
comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato
dal presente decreto,  puo'  attribuire  esclusivamente  ai  predetti
magistrati,  in  deroga  all'articolo  13,  comma  2,   del   decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160,  e  successive  modificazioni,  le
funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche  antecedentemente
al conseguimento della prima valutazione di professionalita'. 
  2.   Fino   al   conseguimento   della   prima    valutazione    di
professionalita', l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati
per i quali e' prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati
requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per  iscritto  dal
procuratore della Repubblica ovvero dal  procuratore  aggiunto  o  da
altro magistrato appositamente delegato  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106. 
  3. Il procuratore della  Repubblica  puo'  disporre,  con  apposita
direttiva di carattere generale, che assenso scritto di cui al  comma
2  non  sia  necessario  se  si  procede  nelle  forme  del  giudizio
direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti  al
giudice  del  dibattimento  per  la  convalida  dell'arresto   e   il
contestuale giudizio. 
  4. Al decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.  160,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel capo I, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 9-bis  (Assegnazione  di  sede  al  termine  del  periodo  di
tirocinio). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con
provvedimento motivato, il Consiglio  superiore  della  magistratura,
previo parere del consiglio giudiziario,  assegna  i  magistrati  che
hanno  ottenuto  un  positivo  giudizio   di   idoneita'   ai   sensi
dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30  gennaio  2006,
n. 26, e successive modificazioni, a una  sede  provvisoria,  per  la
durata di due anni e sei mesi. 
  2.   Dopo   il   conseguimento   della   prima    valutazione    di
professionalita' con provvedimento motivato, il  Consiglio  superiore
della magistratura,previo parere del consiglio giudiziario,  assegna,
anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui  al
comma 1 agli uffici giudiziari individuati  quali  disponibili  dallo
stesso Consiglio superiore della magistratura»; 
  b) all'articolo 13,  comma  1,  le  parole:  «e  l'assegnazione  al
relativo ufficio dei magistrati che non hanno  ancora  conseguito  la
prima valutazione» sono soppresse. 
  5. Il comma 31 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n.  150,
si interpreta nel senso che  non  trova  applicazione  ai  magistrati
destinati  agli  uffici  aventi  sede  nella  provincia  autonoma  di
Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli
33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica  26  luglio
1976, n. 752, e  successive  modificazioni,  il  divieto  contemplato
dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.
160, e successive modificazioni.)) 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 4  maggio
          1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti  d'ufficio
          a   sedi   disagiate   e   introduzione    delle    tabelle
          infradistrettuali): 
              «Art. 1 (Trasferimento d'ufficio). - 1. Ai  fini  della
          presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni
          tramutamento dalla sede di servizio per il  quale  non  sia
          stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia
          manifestato  il  consenso  o  la  disponibilita',   e   che
          determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui
          al comma 2,  comportando  una  distanza  superiore  ai  100
          chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La
          presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei
          magistrati al termine del tirocinio,  ai  trasferimenti  di
          cui  all'art.   2,  secondo  comma,   del   regio   decreto
          legislativo  31  maggio  1946,   n.   511,   e   successive
          modificazioni, e ai trasferimenti di  cui  all'art. 13  del
          decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. 
              2. Per sede disagiata si intende l'ufficio  giudiziario
          per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: 
                a) mancata  copertura  dei  posti  messi  a  concorso
          nell'ultima pubblicazione; 
                b) quota di posti vacanti non  inferiore  al  20  per
          cento dell'organico. 
              3.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  con
          delibera,  su  proposta  del  Ministro   della   giustizia,
          individua annualmente le  sedi  disagiate,  in  numero  non
          superiore a ottanta. 
              4.  Alle  sedi  disagiate  possono   essere   destinati
          d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che
          abbiano  conseguito  almeno   la   prima   valutazione   di
          professionalita', in numero non superiore a  centocinquanta
          unita'. Il termine previsto dall'art. 194  dell'ordinamento
          giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
          12, non opera per i tramutamenti nelle  sedi  disagiate  di
          cui al comma 2. 
              5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati
          il consenso o la disponibilita'  dei  magistrati,  delibera
          con priorita' in ordine al  trasferimento  d'ufficio  nelle
          sedi disagiate.». 
              - Per il testo dell'art. 13 del decreto  legislativo  5
          aprile 2006, n.  160  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 3. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto
          legislativo 20  febbraio  2006,  n.  106  (Disposizioni  in
          materia  di  riorganizzazione  dell'ufficio  del   pubblico
          ministero, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera d),  della
          legge 25 luglio 2005, n. 150): 
              «Art.   1   (Attribuzioni   del    procuratore    della
          Repubblica). - 1.-3. (omissis). 
              4. Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad uno
          o piu' procuratori aggiunti ovvero  anche  ad  uno  o  piu'
          magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori
          di affari, individuati con riguardo  ad  aree  omogenee  di
          procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che
          necessitano di uniforme indirizzo. 
              5.-7. (omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  31,  della
          legge 25 luglio 2005, n. 150  (Delega  al  Governo  per  la
          riforma  dell'ordinamento  giudiziario  di  cui  al   regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per  il  decentramento  del
          Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina
          concernente il Consiglio di  presidenza,  della  Corte  dei
          conti  e  il  Consiglio  di  presidenza   della   giustizia
          amministrativa,  nonche'  per  l'emanazione  di  un   testo
          unico): 
              «31. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi
          sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in  esito
          a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33  e  seguenti
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
          n.  752,  e  successive  modificazioni,  si  applicano   le
          disposizioni contenenti le previsioni  sulla  temporaneita'
          degli incarichi direttivi e  semidirettivi,  nonche'  sulla
          durata massima dello svolgimento di  un  identico  incarico
          presso il medesimo ufficio, in quanto  compatibili  con  le
          finalita' dello statuto di autonomia e delle relative norme
          di  attuazione,  anche  tenendo  conto  delle  esigenze  di
          funzionamento  degli  uffici  giudiziari  di   Bolzano.   I
          predetti magistrati  possono  comunque  concorrere  per  il
          conferimento di altri incarichi direttivi e  semidirettivi,
          di uguale o superiore grado, nonche' mutare dalla  funzione
          giudicante e requirente, e  viceversa,  in  sedi  e  uffici
          giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni
          previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  33  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.  752  (Norme
          di  attuazione  dello  statuto   speciale   della   regione
          Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli  uffici
          statali siti nella provincia di  Bolzano  e  di  conoscenza
          delle due lingue nel pubblico impiego): 
              «Art. 33. - I posti di  pianta  organica  degli  uffici
          giudiziari della provincia di  Bolzano  sono  riservati  ai
          cittadini  appartenenti  ai  gruppi  linguistici  italiano,
          tedesco e ladino in rapporto alla  loro  consistenza  quale
          risulta   dalle   dichiarazioni   di   appartenenza    rese
          nell'ultimo censimento della popolazione.».