((Art. 3 quinquies 
 
 
             Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, 
           e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 
 
  1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo comma,  le  parole:  «,  esclusi  quelli  di  pretore
dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di
procuratore  della  Repubblica  presso  le  stesse   preture,»   sono
soppresse; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al  terzo
comma del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto
legislativo 5  aprile  2006,  n.  160,  e  successive  modificazioni,
esprime le sue motivate valutazioni solo in  ordine  alle  attitudini
del candidato relative alle capacita' organizzative dei servizi». 
  2. All'articolo 45, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni,  dopo  le  parole:
«il magistrato puo' essere confermato» sono inserite le seguenti:  «,
previo concerto con il Ministro della giustizia.».)) 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 24 marzo
          1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul  funzionamento
          del   Consiglio   superiore   della   Magistratura),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11 (Funzionamento del Consiglio). - Nelle materie
          indicate al n. 1 dell'art. 10 il Ministro per la  grazia  e
          giustizia puo' formulare richieste. 
              Nelle materie indicate ai numeri  1),  2)  e  4)  dello
          stesso articolo, il Consiglio delibera su  relazione  della
          Commissione  competente,  tenute  presenti   le   eventuali
          osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. 
              Sul conferimento degli uffici  direttivi  il  Consiglio
          delibera su proposta, formulata di  concerto  col  Ministro
          per la grazia e giustizia, di una  commissione  formata  da
          sei  dei  suoi  componenti,  di  cui  quattro  eletti   dai
          magistrati e due eletti dal Parlamento. 
              Il Ministro della giustizia, ai fini  del  concerto  di
          cui al terzo comma del  presente  articolo  e  al  comma  1
          dell'art. 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
          e  successive  modificazioni,  esprime  le   sue   motivate
          valutazioni solo in ordine alle  attitudini  del  candidato
          relative alle capacita' organizzative dei servizi». 
              - Si riporta il testo dell'art. 45 del  citato  decreto
          legislativo 5 aprile 2006,  n.160,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 45 (Temporaneita' delle funzioni direttive). - 1.
          Le funzioni direttive di cui all'art. 10, commi da 10 a 16,
          hanno natura temporanea e sono conferite per la  durata  di
          quattro anni, al  termine  dei  quali  il  magistrato  puo'
          essere confermato, previo concerto con  il  Ministro  della
          giustizia  per  un'ulteriore  sola  volta,  per  un  eguale
          periodo a seguito di valutazione, da  parte  del  Consiglio
          superiore della  magistratura,  dell'attivita'  svolta.  In
          caso  di  valutazione  negativa,  il  magistrato  non  puo'
          partecipare  a  concorsi  per  il  conferimento  di   altri
          incarichi direttivi per cinque anni. 
              2. Alla scadenza del termine di  cui  al  comma  1,  il
          magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza
          di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in
          ipotesi  di  reiezione  della  stessa,  e'  assegnato  alle
          funzioni non  direttive  nel  medesimo  ufficio,  anche  in
          soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza. 
              3. All'atto della presa di possesso da parte del  nuovo
          titolare della funzione direttiva,  il  magistrato  che  ha
          esercitato la relativa  funzione,  se  ancora  in  servizio
          presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente
          assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni  del
          Consiglio superiore della magistratura,  con  funzioni  ne'
          direttive ne' semidirettive.».