Art. 2 Modalita' di acquisizione dati 1. Le banche incaricate dei servizi di cassa/tesoreria e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale. 2. Gli incassi ed i pagamenti codificati sono trasmessi quotidianamente al SIOPE tramite i cassieri o tesorieri, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it 3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e' identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile nel sito internet www.siope.tesoro.it. I tesorieri o cassieri chiedono il codice-ente degli enti di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il tesoriere o cassiere comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica. 4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai tesorieri o cassieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai tesorieri o cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri o cassieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo stesso termine, gli enti comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito, al loro tesoriere o cassiere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE. 7. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal tesoriere o cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento e' attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).