Art. 2 
 
 
                   Modalita' di acquisizione dati 
 
  1. Le banche incaricate dei servizi di cassa/tesoreria e gli uffici
postali che svolgono analoghi servizi, non possono accettare  mandati
di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale. 
  2.  Gli  incassi  ed  i   pagamenti   codificati   sono   trasmessi
quotidianamente al SIOPE tramite i cassieri o tesorieri,  secondo  le
Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito
internet www.siope.tesoro.it 
  3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE,  ciascun  ente  e'
identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto  nazionale  di
statistica    (ISTAT),     consultabile     nel     sito     internet
www.siope.tesoro.it. I tesorieri o cassieri chiedono  il  codice-ente
degli enti di nuova  istituzione,  e  segnalano  eventuali  modifiche
anagrafiche successive,  alle  Ragionerie  territoriali  dello  Stato
competenti per  territorio.  A  tal  fine  il  tesoriere  o  cassiere
comunica il codice fiscale dell'ente e la legge  o  il  provvedimento
che ha determinato la variazione anagrafica. 
  4. Gli incassi effettuati, ai sensi  della  normativa  vigente,  in
assenza di ordinativo di incasso, sono  codificati  dai  tesorieri  o
cassieri con il  codice  previsto  per  gli  «incassi  in  attesa  di
regolarizzazione» o per «gli incassi da  regolarizzare  derivanti  da
anticipazioni  di  cassa».  A  seguito  dell'emissione  dei  relativi
ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti
da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso.
A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire  i  provvisori
originariamente emessi con nuovi provvisori, se non  per  ovviare  ad
errori materiali. 
  5. I pagamenti effettuati, ai sensi  della  normativa  vigente,  in
assenza del titolo di pagamento,  sono  codificati  dai  tesorieri  o
cassieri con il  codice  previsto  per  i  «pagamenti  in  attesa  di
regolarizzazione»  o  per   i   «pagamenti   da   regolarizzare   per
pignoramenti» o per  «i  pagamenti  da  regolarizzare  derivanti  dal
reintegro delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei
relativi titoli di pagamento da parte  dell'ente,  tali  codici  sono
sostituiti da quelli definitivi senza modificare  la  data  originale
del pagamento. A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire
i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non  per
ovviare ad errori materiali. 
  6. Entro il  giorno  20  di  ogni  mese,  i  tesorieri  o  cassieri
trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza  delle
disponibilita'  liquide  dei  singoli  enti  alla   fine   del   mese
precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B»  al  presente
decreto. Entro lo stesso termine, gli enti comunicano le informazioni
sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie  depositate,  alla
fine del mese precedente, presso altri istituti di credito,  al  loro
tesoriere o cassiere che provvede alla trasmissione di tali  dati  al
SIOPE. 
  7.  Alle  operazioni  da  cui  non  derivano  effettivi  incassi  o
pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di  spesa
che si compensano  totalmente,  eseguite  dal  tesoriere  o  cassiere
nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli  di
incasso e di pagamento e' attribuita la data contabile corrispondente
all'ultimo  giorno  dell'esercizio  finanziario  chiuso   (cd.   data
contabile fittizia).