Art. 5 Disposizioni valide per tutti gli enti assoggettati al SIOPE 1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali, le universita', gli enti di ricerca, le Regioni e le Province autonome sono sostituiti dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 del presente decreto. 2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le universita' e' inserito il seguente comma: «3-bis. Le universita' aggiornano l'elenco dei dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile seguendo la procedura indicata nella sezione «Codici degli enti» del sito www.siope.tesoro.it». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti di ricerca e' inserito il seguente comma: «3-bis. Il tesoriere o cassiere puo' chiedere l'articolazione in gestioni della trasmissione dei dati degli enti di ricerca seguendo la procedura indicata nella sezione «Codici degli enti» del sito www.siope.tesoro.it 4. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti di ricerca, e' sostituito dal comma 6 dell'art. 2 del presente decreto. 5. Dopo il comma 6 dell'art. 2 dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali, le universita', gli enti di ricerca, le Regioni e le Province autonome e' inserito il comma 7 dell'art. 2 del presente decreto. 6. Nell'allegato «A» dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le universita', gli enti di ricerca, le regioni e le province autonome e nell'allegato «B» del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali e' inserito il codice di spesa 9997 «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti». 7. Lo schema previsto nell'allegato «B» del presente decreto sostituisce quello previsto nell'allegato «B» dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le universita', gli enti di ricerca, le Regioni e le Province autonome e nell'allegato «C» del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali. 8. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2010 Il Ministro: Tremonti