Art. 5 
 
 
         Disposizioni valide per tutti gli enti assoggettati 
                              al SIOPE 
 
  1. I  commi  3,  4  e  5  dell'art.  2  dei  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007
concernenti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione
del SIOPE per gli enti locali, le universita', gli enti  di  ricerca,
le Regioni e le Province autonome sono sostituiti dai commi 3, 4 e  5
dell'art. 2 del presente decreto. 
  2.  Dopo  il  comma  3  dell'art.  2  del  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 14  novembre  2006  concernente  la
codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE  per
le universita' e' inserito il seguente comma: «3-bis. Le  universita'
aggiornano l'elenco dei dipartimenti e gli altri centri con autonomia
finanziaria e contabile seguendo la procedura indicata nella  sezione
«Codici degli enti» del sito www.siope.tesoro.it». 
  3.  Dopo  il  comma  3  dell'art.  2  del  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 14  novembre  2006  concernente  la
codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE  per
gli enti di  ricerca  e'  inserito  il  seguente  comma:  «3-bis.  Il
tesoriere o cassiere puo' chiedere l'articolazione in gestioni  della
trasmissione dei dati degli enti di  ricerca  seguendo  la  procedura
indicata   nella   sezione   «Codici    degli    enti»    del    sito
www.siope.tesoro.it 
  4. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze del 5  marzo  2007  concernente  la  codificazione,  le
modalita' e i tempi per  l'attuazione  del  SIOPE  per  gli  enti  di
ricerca, e' sostituito dal comma 6 dell'art. 2 del presente decreto. 
  5.  Dopo  il  comma  6  dell'art.  2  dei  decreti   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007
concernenti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione
del SIOPE per gli enti locali, le universita', gli enti  di  ricerca,
le Regioni e le Province autonome e' inserito il comma 7 dell'art.  2
del presente decreto. 
  6. Nell'allegato «A» dei decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze del 14 novembre 2006  e  del  5  marzo  2007  concernenti  la
codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE  per
le universita', gli  enti  di  ricerca,  le  regioni  e  le  province
autonome e nell'allegato «B» del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 14 novembre 2006 concernente la  codificazione,  le
modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali e'
inserito il codice di spesa  9997  «pagamenti  da  regolarizzare  per
pignoramenti». 
  7. Lo  schema  previsto  nell'allegato  «B»  del  presente  decreto
sostituisce  quello  previsto  nell'allegato  «B»  dei  decreti   del
Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e  del  5
marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalita' e i  tempi  per
l'attuazione del SIOPE per le universita', gli enti  di  ricerca,  le
Regioni e le Province autonome e nell'allegato «C»  del  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  14   novembre   2006
concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione
del SIOPE per gli enti locali. 
  8. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 1° gennaio 2011. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 febbraio 2010 
 
                                                Il Ministro: Tremonti