ALLEGATO II Caratteristiche costruttive e funzionali, equipaggiamento e accertamenti tecnici di idoneita' alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico Premessa I veicoli e loro complessi classificati di interesse storico e collezionistico, conservano le originarie caratteristiche costruttive e funzionali, specificate nel certificato di rilevanza storico e collezionistico, di cui all'art. 4 del presente decreto, fermo restando l'obbligo di essere equipaggiati con i dispositivi specificati alle lettere A e B del presente allegato. Se il veicolo appartiene ad un tipo omologato, questo deve risultare rispondente alle caratteristiche tecniche e funzionali del medesimo tipo. A. Norme costruttive 1. Dati di identificazione 1.1. Gli autoveicoli ed i loro complessi, i motoveicoli e i rimorchi debbono riportare i dati di identificazione indicati all'art. 74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). 1.2. Nel caso in cui il numero di identificazione, di cui al comma 1, lettera b), del citato art. 74 del Codice della strada, sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, lo stesso deve essere riprodotto, a cura degli Uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, navigazione e sistemi informativi e statistici, secondo le modalita' indicate al medesimo art. 74 del Codice della strada. 1.3. Nel caso in cui la targhetta di identificazione, di cui al comma 1, lettera a), del richiamato art. 74 del Codice della strada, originariamente presente sul veicolo,sia alterata, manchi o sia illeggibile, la stessa deve essere riprodotta a cura del costruttore del veicolo o del registro che ha rilasciato il certificato di rilevanza storico e collezionistico. Il modello della targhetta e' riportato in fig. 1. 2. Caratteristiche costruttive e funzionali I veicoli debbono essere equipaggiati con i dispositivi previsti dalle norme vigenti all'atto della loro costruzione ovvero della loro omologazione (se ricorre). Nella tabella seguente sono riportati i tipi di dispositivi, citati in premessa, e le relative normative di riferimento: Parte di provvedimento in formato grafico B. Norme cogenti ai fini della circolazione I veicoli di interesse storico e collezionistico, in relazione alla categoria di appartenenza, debbono essere equipaggiati con i dispositivi resi obbligatori da norme cogenti per i veicoli in circolazione. Di seguito, per taluni dispositivi si riportano le relative specifiche e, ove ricorra, i riferimenti normativi che ne hanno imposto l'obbligo. 1. Barra paraincastro Gli autocarri e relativi rimorchi debbono essere muniti di dispositivi di protezione posteriore secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 4 gennaio 1979, pubblicato sulla G.U. n. 70, del 12 marzo 1979 2. Sistemi di ritenuta I veicoli della categoria M1, la cui data di costruzione e' successiva al 15 giugno 1976, debbono essere comunque dotati di cinture di sicurezza, di tipo omologato, sui posti predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco. 3. Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione I veicoli costruiti prima dell'1.1.1960 debbono essere comunque adeguati alle prescrizioni recate dall'art. 45 del DPR 15 giungo 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) e dagli articoli da 191 a 204, del DPR 30 giugno 1959, n. 420 (Regolamento di esecuzione). Per le modalita' applicative si rimanda all'appendice 1 4. Specchi retrovisori a) Gli autoveicoli e gli altri veicoli a motore con piu' di due ruote muniti di cabine debbono essere muniti di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro, secondo quanto stabilito dalla legge 27.12.1973, n. 942, come mod. dalla legge 25.11.75, n. 70; b) i veicoli a motore a due ruote debbono essere muniti di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro, secondo quanto stabilito dalla legge 11.1.1986, n. 3. 5. PneumaticI I veicoli a motore ed i loro complessi debbono essere muniti di organi di sospensione elastica e di pneumatici di tipo omologato e di misure e caratteristiche (indici di carico e di velocita') corrispondenti a quelle originarie o ad esse riconosciute equivalenti 6. Pannelli retroriflettenti e fluorescenti Gli autoveicoli della categoria N2 ed N3, ed i loro complessi debbono essere muniti di pannelli retroriflettenti e fluorescenti, di cui al D.M. 30 giugno 1988, n. 388 C. Accertamenti tecnici e competenze 1. Veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 1.1. Gli accertamenti di idoneita' alla circolazione sono finalizzati alla verifica dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di costruzione dei veicoli stessi, nonche' alla verifica dei dispositivi imposti da norme cogenti ai fini della circolazione. 1.2. I suddetti accertamenti sono effettuati in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di controlli tecnici di revisione, di cui all'art. 80 del Codice della strada, tenuto conto di quanto riportato nell'allegato II. 1.3. Gli accertamenti, di cui ai punti precedenti, sono effettuati dagli Uffici Motorizzazione Civile; 2. Veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1960 2.1. Gli accertamenti di idoneita' alla circolazione dei veicoli sono finalizzati alla verifica dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di costruzione dei veicoli stessi e di quelle riportate alle lettere A e B del presente allegato, nonche' alla verifica di altri dispositivi imposti da norme cogenti ai fini della circolazione; 2.2. gli accertamenti di cui al punto precedente sono effettuati dai Centri Prova autoveicoli, secondo quanto riportato nei punti successivi. 2.3. Oltre ai controlli visivi previsti dalla direttiva 96/96/CE, debbono essere effettuati anche le seguenti verifiche: 2.3.1 Efficienza di frenatura L'efficienza di frenatura di un veicolo e' correlata allo spazio percorso dal veicolo dal momento in cui il conducente inizia ad agire sul comando del freno fino al momento dell'arresto (spazio di frenatura) ovvero alla corrispondente decelerazione media rilevata con decelerografo. Nelle formule relative alle efficienze indicate nei punti seguenti, i simboli hanno i seguenti significati: V = Velocita' del veicolo al momento in cui il conducente inizia ad agire sul comando, espressa in km/h (velocita' iniziale); a = decelerazione media durante la fase di frenatura espressa in m/s2 S = spazio di frenatura espresso in m; 2.3.1.1 Autoveicoli 2.3.1.1.1 L'efficienza di frenatura del dispositivo di frenatura di servizio deve essere accertata con veicolo in ordine di marcia (solo conducente) e alla velocita' iniziale di 40 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella +-----------------------+-------------+-----------------+ | tipo veicolo |a |S | | |(m/s²) |(m) | +-----------------------+-------------+-----------------+ |Autovetture |≥ 4,0 |≤ 0,8 * V²/130 | +-----------------------+-------------+-----------------+ |Altri autoveicoli |≥ 3,5 |≤ 0,8 * V²/115 | +-----------------------+-------------+-----------------+ 2.3.1.1.2 Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere tale da mantenere sia in salita che in discesa, il veicolo a pieno carico fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%; Nei complessi costituiti da un veicolo trattore e un veicolo trainato il freno di stazionamento del veicolo trattore deve mantenere il complesso stesso a pieno carico sia in salita che in discesa, su strada con pendenza almeno pari all'8%; 2.3.1.1.3 i dispositivi di frenatura dei rimorchi debbono soddisfare i requisiti indicati all'art. 188 del DPR 30 giugno 1959, n. 420. 2.3.1.2 Motoveicoli 2.3.1.2.1 L'efficienza di frenatura per i motocicli, eventualmente dotati di carrozzella laterale (sidecar), deve essere accertata con il solo conducente e alla velocita' iniziale di 40 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella: +--------------------------------------+------------+---------------+ |Modalita' di prova |a |S | | |(m/s²) |(m) | +--------------------------------------+------------+---------------+ |Con l'uso del solo freno agente sulla | | | |ruota posteriore |≥ 2,2 |≤ 0,8 * V²/70 | +--------------------------------------+------------+---------------+ |con l'uso del solo freno agente sulla | | | |ruota anteriore |≥ 3,1 |≤ 0,8 * V²/100 | +--------------------------------------+------------+---------------+ |con l'uso contemporaneo di entrambi i | | | |freni |≥ 4,3 |≤ 0,8 * V²/140 | +--------------------------------------+------------+---------------+ 2.3.1.2.2 L'efficienza di frenatura per i motoveicoli a tre ruote simmetriche deve essere accertata con il solo conducente e alla velocita' di 50 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella: +--------------------------------------+------------+---------------+ | Modalita' di prova | a | S | | | (m/s²) | (m) | +--------------------------------------+------------+---------------+ |Con l'uso del solo freno agente sulle | | | | ruote posteriori | ≥ 3.1 |≤ 0,8 * V²/100 | +--------------------------------------+------------+---------------+ |con l'uso contemporaneo di entrambi i | | | | freni | ≥ 3,7 |≤ 0,8 * V²/120 | +--------------------------------------+------------+---------------+ 2.3.1.2.3 Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere tale da mantenere sia in salita che in discesa, il veicolo a pieno carico fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%. 2.3.2 Segnalatore acustico I valori del livello sonoro sono verificati con uno strumento di tipo normalizzato (in curva A). Il dispositivo di segnalazione acustico deve fornire un livello sonoro, misurato sull'asse del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai seguenti valori: - 80 db per autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc; - 75 db per i motocicli di cilindrata fino a 125 cc. 2.3.3 Dispositivi silenziatori 2.3.4 I valori del livello sonoro sono verificati con un fonometro di tipo normalizzato (in curva A). Il rilevamento deve essere eseguito con il microfono sistemato posteriormente al veicolo sull'asse longitudinale di questo a 7 m di distanza dal piano normale all'asse stesso contenente il centro della sezione di uscita dei gas di scarico, ad altezza compresa tra m 1,00 e m 1,25 dal suolo, in assenza di ostacoli, con motore stabilizzato all'80% del regime di potenza massima, senza carico esterno. I rilevamenti vanno ripetuti fin tanto che, eseguito un gruppo di 5 letture consecutive, la differenza tra la massima e la minima, non superi i 3 db; come risultato si assume la media aritmetica di 5 letture. I valori limiti sono i seguenti: - 88 dB per autovetture fino a 1000 cc - 90 dB per autovetture oltre 1000 cc - 93 dB per altri autoveicoli - 87 dB per motocicli fino a 200 cc - 2 tempi - 90 dB per motocicli fino a 200 cc - 4 tempi - 92 dB per altri motoveicoli 2.3.4 Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e la loro installazione debbono essere conformi a quanto stabilito dall'art. 45 del DPR 15 giungo 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) e dagli articoli da 191 a 204, del DPR 30 giugno 1959, n. 420 (Regolamento di esecuzione del citato T.U.). 2.3.5 Pneumatici I veicoli debbono essere muniti di organi di pneumatici omologati di misure e caratteristiche (indici di carico e di velocita') conformi a quelle origine ovvero riconosciute equivalenti. La Direzione Generale per la Motorizzazione emanera' per tipo di veicolo, sentiti i registri interessati, tabelle di corrispondenza per le misure di pneumatici in sostituzione di quelle originarie obsolete. 2.3.6 Vetri di sicurezza I veicoli debbono essere dotati di vetri di sicurezza secondo quanto riportato alla lettera A del presente allegato. 2.3.7 Specchi retrovisori I veicoli debbono essere equipaggiati con gli specchi originari e con quelli aggiuntivi previsti dalle norme richiamate alla lettera B del presente allegato. 2.3.8 Fascia di ingombro I complessi di veicoli debbono rispettare la fascia di ingombro, di cui all'art. 217 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada. 2.3.9 Emissioni gas di scarico I veicoli dotati di motore diesel con data di costruzione antecendente al 1° gennaio 1960 non sono oggetto di verifica sulle emissioni dei gas di scarico. Figura 1: fac simile targhetta costruttore Nome del costruttore Numero di omologazione (ove ricorra) Numero di identificazione del veicolo (numero di telaio) Numero di iscrizione al registro (per le targhette riprodotte dai registri)