Art. 2. 1. La Commissione e' composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. 2. Il Presidente del Senato provvede altresi' alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione. 3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare. 4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.