Art. 4 Modalita' applicative 1. Le informazioni di cui all'art. 3 del presente decreto sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla fine del mese di riferimento. 2. La trasmissione avviene a partire dal quarto mese successivo alla messa a disposizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, di un'apposita procedura informatica corredata con note tecniche per la trasmissione delle informazioni richieste. 3. Nel caso di societa' facenti parte di gruppi, le informazioni ad esse relative possono essere trasmesse dalla societa' capogruppo o dalle singole societa'. I dati sono trasmessi in forma aggregata e distintamente per ciascuna societa'; per le societa' controllate i dati sono trasmessi se esse rispondono al requisito di totale possesso da parte dello Stato di cui al precedente articolo 1. In ogni caso la capogruppo provvede ad informare se essa svolge la gestione integrata di Tesoreria. 4. Le informazioni raccolte attraverso la procedura di cui al presente articolo sono rese disponibili alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro e all' Ispettorato Generale per la Contabilita' e la Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tali informazioni sono integrate ed elaborate unitamente a quelle presenti nel Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), al fine di renderle fruibili per le finalita' previste dall'art. 18, comma 3, in premessa citato. Il presente decreto e' trasmesso al competente Ufficio Centrale di Bilancio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2010 Il Ministro: Tremonti