Art. 4 
 
 
                        Modalita' applicative 
 
  1. Le informazioni di cui all'art.  3  del  presente  decreto  sono
trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro 90  giorni
dalla fine del mese di riferimento. 
  2. La trasmissione avviene a partire  dal  quarto  mese  successivo
alla messa a disposizione, da parte del Dipartimento del  Tesoro,  di
un'apposita procedura informatica corredata con note tecniche per  la
trasmissione delle informazioni richieste. 
  3. Nel caso di societa' facenti parte di gruppi, le informazioni ad
esse relative possono essere trasmesse dalla  societa'  capogruppo  o
dalle singole societa'. I dati sono trasmessi in  forma  aggregata  e
distintamente per ciascuna societa'; per le  societa'  controllate  i
dati sono  trasmessi  se  esse  rispondono  al  requisito  di  totale
possesso da parte dello Stato di cui al  precedente  articolo  1.  In
ogni caso la capogruppo provvede  ad  informare  se  essa  svolge  la
gestione integrata di Tesoreria. 
  4. Le informazioni raccolte  attraverso  la  procedura  di  cui  al
presente articolo sono  rese  disponibili  alla  Direzione  VIII  del
Dipartimento  del  Tesoro  e  all'  Ispettorato   Generale   per   la
Contabilita' e la Finanza Pubblica del Dipartimento della  Ragioneria
Generale dello Stato. Tali informazioni sono integrate  ed  elaborate
unitamente a quelle presenti nel Sistema Informativo delle Operazioni
degli Enti Pubblici (SIOPE), al fine  di  renderle  fruibili  per  le
finalita' previste dall'art. 18, comma 3, in premessa citato. 
  Il presente decreto e' trasmesso al competente Ufficio Centrale  di
Bilancio e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 25 febbraio 2010 
 
                                                Il Ministro: Tremonti