Art. 2 
 
  1. I soggetti che  intendono  rivendicare,  a  partire  gia'  dalla
vendemmia 2010, i vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Recioto della Valpolicella», provenienti  da  vigneti  non
iscritti e  aventi  base  ampelografica  conforme  alle  disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti  ad  effettuare,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992,
n. 164,  del  decreto  ministeriale  27  marzo  2001  e  dell'accordo
Stato-regioni e province autonome 25 luglio  2002,  la  denuncia  dei
rispettivi terreni  vitati,  ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi
all'apposito albo dei vigneti «Recioto della Valpolicella». 
  2. In  deroga  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
dell'annesso disciplinare di produzione, i vigneti che alla  data  di
pubblicazione del  presente  decreto  sono  iscritti  all'albo  della
denominazione di origine controllata «Valpolicella»,  in  conformita'
alle disposizioni di cui al disciplinare  approvato  con decreto  del
Presidente della Repubblica 1° marzo  1975  e  successive  modifiche,
sono idonei alla produzione di vini di cui all'art. 1.