Art. 6 
 
 
Procedure per la prevenzione di contaminazioni e la bonifica di  siti
                             contaminati 
 
  1.  Al  verificarsi  di  un  evento  potenzialmente  in  grado   di
contaminare un  sito,  il  Comandante  o  il  direttore  responsabile
dell'area svolge le attivita' indicate di seguito ai commi 2,  3,  6,
7, 8, 9 e 10, avvalendosi del reparto genio infrastrutture competente
per Forza armata e territorio. 
  2. Il Comandante o il direttore responsabile dell'area: 
    a) adotta, entro ventiquattro ore dal verificarsi  di  un  evento
potenzialmente in grado di contaminare un sito, le necessarie  misure
di prevenzione; 
    b) informa immediatamente i superiori gerarchici e le  competenti
unita' organizzative dello Stato  maggiore  di  Forza  armata  o  del
Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  nonche'  dello  Stato
maggiore della difesa e del Segretariato generale  della  difesa/DNA.
La  comunicazione  ricomprende  tutti  gli  aspetti  attinenti   alla
situazione  e,  in   particolare,   le   caratteristiche   del   sito
interessato, le matrici ambientali presumibilmente  coinvolte  e  una
sintetica descrizione delle misure adottate. La comunicazione abilita
il Comandante o direttore responsabile dell'ente  alla  realizzazione
degli interventi necessari per impedire o  minimizzare  un  eventuale
danno ambientale. La medesima procedura si applica nel  caso  in  cui
siano  individuate  contaminazioni  storiche   che   possano   ancora
comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. 
  3. Il Comandante o direttore  responsabile  dell'area,  attuate  le
necessarie misure di prevenzione e avvalendosi di  personale  tecnico
dotato delle professionalita' occorrenti: 
    a)  svolge  un'indagine   preliminare   sui   parametri   oggetto
dell'inquinamento nelle zone interessate dalla contaminazione; 
    b) qualora accerti che il livello delle concentrazioni soglia  di
contaminazione (CSC) non sia stato superato: 
      1) provvede al ripristino della zona contaminata; 
      2) informa entro sette giorni dalla  comunicazione  di  cui  al
comma 1,  i  propri  superiori  gerarchici  e  le  competenti  unita'
organizzative dello Stato maggiore di  Forza  armata  o  del  Comando
generale dell'Arma dei  carabinieri,  nonche'  dello  Stato  maggiore
della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA. 
  4. Al termine del procedimento, lo Stato maggiore della  difesa,  o
il Segretariato generale della difesa/DNA,  comunica  all'Ufficio  di
Gabinetto del Ministero della difesa, l'avvenuto ripristino,  per  la
successiva informazione al Ministero dell'ambiente della  tutela  del
territorio e del mare. 
  5. Qualora dall'indagine preliminare di cui al comma 2, si  accerti
l'avvenuto superamento delle CSC anche  per  un  solo  parametro,  il
Comandante o direttore responsabile dell'area informa immediatamente: 
    a) il prefetto, il comune, la provincia e la  regione  competenti
per territorio, con modalita' idonee alla tutela  delle  informazioni
d'interesse  della  sicurezza  nazionale  di  cui   e'   vietata   la
divulgazione, ai sensi delle vigenti norme per la tutela del  segreto
di Stato. La comunicazione contiene la descrizione  delle  misure  di
prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate; 
    b) i competenti  superiori  gerarchici  e  le  competenti  unita'
organizzative dello Stato maggiore di  Forza  armata  o  del  Comando
generale dell'Arma dei  carabinieri,  nonche'  dello  Stato  maggiore
della difesa e del Segretariato generale della  difesa/DNA,  per  gli
eventuali provvedimenti di competenza. 
  6. Entro i successivi trenta giorni dall'accertamento dell'avvenuto
superamento  delle  CSC,  il  Comandante  o  direttore   responsabile
dell'area, anche sulla base delle  istruzioni  ricevute  dal  Comando
sovraordinato e dalle competenti  unita'  organizzative  dello  Stato
maggiore di  Forza  armata  o  del  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri, nonche' del Segretariato  generale  della  difesa/DNA  e
dello Stato maggiore della difesa, presenta al competente  organo  di
vertice, al prefetto, al  comune,  alla  provincia  ed  alla  regione
competenti per territorio il piano di caratterizzazione del sito, con
i requisiti di cui all'art. 242, comma 3,  del  decreto  legislativo.
Entro    i    successivi    trenta    giorni,    il    rappresentante
dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo  di
vertice,  convoca  la  conferenza  di  servizi  e  ne  acquisisce  le
eventuali prescrizioni integrative al piano di  caratterizzazione  ed
autorizza  tutte  le  opere  connesse  alla  caratterizzazione.  Tale
autorizzazione sostituisce ogni  altra  autorizzazione,  concessione,
concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione. 
  7. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito  e'
applicata la procedura di analisi del rischio sito-specifica  per  la
determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR),  secondo
i criteri applicativi individuati ai sensi dell'art.  242,  comma  4,
del decreto legislativo.  Entro  sei  mesi  dalla  conclusione  della
conferenza  dei  servizi,  il  Comandante  o  Direttore  responsabile
dell'area presenta i risultati dell'analisi di rischio  al  prefetto,
alla regione e al rappresentante dell'Amministrazione della difesa di
cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni, la conferenza  di
servizi  convocata  dall'Amministrazione  della  difesa,  approva  il
documento di  analisi  di  rischio.  Tale  documento  e'  inviato  ai
componenti della conferenza di  servizi  almeno  venti  giorni  prima
della data fissata per la  conferenza  e,  in  caso  di  decisione  a
maggioranza, la delibera reca  analitica  motivazione  rispetto  alle
opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 
  8. Qualora  gli  esiti  della  procedura  dell'analisi  di  rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti  nel  sito
e' inferiore alle CSR, la conferenza di servizi,  con  l'approvazione
del  documento  di  analisi  del  rischio,   dichiara   concluso   il
procedimento. In tal caso la conferenza di servizi  puo'  prescrivere
lo svolgimento di un programma di  monitoraggio  sul  sito  circa  la
stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli  esiti
dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito.  A
tal fine, il Comandante o Direttore responsabile dell'area,  entro  i
successivi    sessanta    giorni,     invia     al     rappresentante
dell'Amministrazione difesa, di cui al comma 6, nonche' al  prefetto,
al comune, alla provincia ed alla regione, un piano  di  monitoraggio
nel quale sono individuati: 
    a) i parametri da sottoporre a controllo; 
    b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 
  9. Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, di  cui  al
comma 6, sentiti il prefetto, il comune, la provincia e  la  regione,
approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento.
Alla scadenza del periodo di monitoraggio il Comandante  o  Direttore
responsabile    dell'area    ne     informa     il     rappresentante
dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6, il prefetto,  il
comune,  la  provincia  e  la  regione  con  una  relazione   tecnica
riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in  cui  le
attivita' di monitoraggio rilevino il superamento di una o piu' delle
concentrazioni  soglia  di  rischio,  il   Comandante   o   Direttore
responsabile dell'area avvia le procedure di bonifica di cui al comma
1. 
  10. Qualora gli esiti  della  procedura  dell'analisi  del  rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti  nel  sito
e' superiore ai valori di CSR, il Comandante o Direttore responsabile
dell'area ne informa immediatamente il competente organo di  vertice,
nonche' il rappresentante dell'Amministrazione della difesa di cui al
comma 6, il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti
per territorio. Il  Comandante  o  Direttore  responsabile  dell'area
attiva il reparto genio infrastrutture competente per Forza Armata  e
territorio  per  la  redazione  e  presentazione  al   rappresentante
dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma 6, entro sei  mesi
dall'approvazione del documento di analisi di rischio,  del  progetto
operativo degli interventi di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza,
operativa o permanente e, ove  necessario,  le  ulteriori  misure  di
riparazione  e  ripristino  ambientale,  al  fine  di  minimizzare  e
ricondurre ad accettabilita' il  rischio  derivante  dallo  stato  di
contaminazione    presente    nel     sito.     Il     rappresentante
dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma  6,  acquisito  il
parere del prefetto, del comune,  della  provincia  e  della  regione
interessati, mediante apposita conferenza di servizi  e,  sentito  il
Comandante o Direttore responsabile dell'area,  approva  il  progetto
con eventuali prescrizioni o integrazioni, entro sessanta giorni  dal
suo ricevimento. 
  11.  Ai  soli  fini  della  realizzazione  e  dell'esercizio  degli
impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del  progetto
operativo e per il tempo strettamente necessario alla sua attuazione,
l'approvazione di cui al comma 10, sostituisce a  tutti  gli  effetti
ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla  osta
da parte della pubblica amministrazione. 
  12. Qualora, nel corso delle procedure di cui ai commi  precedenti,
occorra  assumere  informazioni  classificate  per  la  tutela  della
sicurezza  nazionale  il  rappresentante  dell'Amministrazione  della
difesa, di cui al comma 6, puo' chiedere all'autorita' competente  di
autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.  La  richiesta
sospende  i  termini  di  cui   ai   commi   precedenti   sino   alle
determinazioni in ordine alla stessa. Lo Stato maggiore della difesa,
sentito il competente Stato maggiore di Forza armata  ovvero  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, per gli aspetti che riguardano le
esigenze operative, autorizza, ove nulla osti, la comunicazione delle
informazioni  occorrenti.  Nel  caso  in   cui   le   notizie   siano
suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, lo Stato maggiore
della  difesa  interessa,  per  le  conseguenti   determinazioni   la
competente autorita'  individuata  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  adottato  in  data  8  aprile  2008,  recante
criteri per l'individuazione delle notizie, delle  informazioni,  dei
documenti, degli atti, delle  attivita',  delle  cose  e  dei  luoghi
suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. 
  13. L'accesso ai documenti inerenti alla procedura di cui ai  commi
precedenti e' escluso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195  e  successive  modifiche,
ovvero, ove si tratti  di  notizie,  informazioni,  documenti,  atti,
attivita', cose e luoghi che sono o possono essere oggetto di segreto
di Stato, l'accesso e' escluso ai sensi dell' art. 39 della  legge  3
agosto 2007, n. 124, e dell'art. 10 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 12. 
  14. Per le aree individuate quali siti di interesse nazionale (SIN)
si  applicano  le  procedure  previste  dall'art.  252  del   decreto
legislativo n. 152 del 2006 e dai precedenti commi 12 e 13;  a  tutte
le fasi della procedura partecipa  un  rappresentante  del  Ministero
della difesa, individuato dal competente organo di vertice. 
  15. Per le aree contaminate di ridotte  dimensioni,  in  attuazione
delle procedure semplificate  previste  dall'allegato  4  alla  parte
quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il  comandante  o  il
direttore responsabile dell'area provvede: 
    a) alle comunicazioni di cui al comma 5; 
    b) alla presentazione del progetto relativo  agli  interventi  di
bonifica eventualmente necessari, avvalendosi del reparto  del  genio
militare competente per Forza armata e territorio.