Art. 6 Procedure per la prevenzione di contaminazioni e la bonifica di siti contaminati 1. Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, il Comandante o il direttore responsabile dell'area svolge le attivita' indicate di seguito ai commi 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10, avvalendosi del reparto genio infrastrutture competente per Forza armata e territorio. 2. Il Comandante o il direttore responsabile dell'area: a) adotta, entro ventiquattro ore dal verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, le necessarie misure di prevenzione; b) informa immediatamente i superiori gerarchici e le competenti unita' organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA. La comunicazione ricomprende tutti gli aspetti attinenti alla situazione e, in particolare, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e una sintetica descrizione delle misure adottate. La comunicazione abilita il Comandante o direttore responsabile dell'ente alla realizzazione degli interventi necessari per impedire o minimizzare un eventuale danno ambientale. La medesima procedura si applica nel caso in cui siano individuate contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. 3. Il Comandante o direttore responsabile dell'area, attuate le necessarie misure di prevenzione e avvalendosi di personale tecnico dotato delle professionalita' occorrenti: a) svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento nelle zone interessate dalla contaminazione; b) qualora accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato: 1) provvede al ripristino della zona contaminata; 2) informa entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, i propri superiori gerarchici e le competenti unita' organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA. 4. Al termine del procedimento, lo Stato maggiore della difesa, o il Segretariato generale della difesa/DNA, comunica all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa, l'avvenuto ripristino, per la successiva informazione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. 5. Qualora dall'indagine preliminare di cui al comma 2, si accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il Comandante o direttore responsabile dell'area informa immediatamente: a) il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio, con modalita' idonee alla tutela delle informazioni d'interesse della sicurezza nazionale di cui e' vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato. La comunicazione contiene la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate; b) i competenti superiori gerarchici e le competenti unita' organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA, per gli eventuali provvedimenti di competenza. 6. Entro i successivi trenta giorni dall'accertamento dell'avvenuto superamento delle CSC, il Comandante o direttore responsabile dell'area, anche sulla base delle istruzioni ricevute dal Comando sovraordinato e dalle competenti unita' organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' del Segretariato generale della difesa/DNA e dello Stato maggiore della difesa, presenta al competente organo di vertice, al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione competenti per territorio il piano di caratterizzazione del sito, con i requisiti di cui all'art. 242, comma 3, del decreto legislativo. Entro i successivi trenta giorni, il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, convoca la conferenza di servizi e ne acquisisce le eventuali prescrizioni integrative al piano di caratterizzazione ed autorizza tutte le opere connesse alla caratterizzazione. Tale autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione. 7. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), secondo i criteri applicativi individuati ai sensi dell'art. 242, comma 4, del decreto legislativo. Entro sei mesi dalla conclusione della conferenza dei servizi, il Comandante o Direttore responsabile dell'area presenta i risultati dell'analisi di rischio al prefetto, alla regione e al rappresentante dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni, la conferenza di servizi convocata dall'Amministrazione della difesa, approva il documento di analisi di rischio. Tale documento e' inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera reca analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 8. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' inferiore alle CSR, la conferenza di servizi, con l'approvazione del documento di analisi del rischio, dichiara concluso il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il Comandante o Direttore responsabile dell'area, entro i successivi sessanta giorni, invia al rappresentante dell'Amministrazione difesa, di cui al comma 6, nonche' al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione, un piano di monitoraggio nel quale sono individuati: a) i parametri da sottoporre a controllo; b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 9. Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma 6, sentiti il prefetto, il comune, la provincia e la regione, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il Comandante o Direttore responsabile dell'area ne informa il rappresentante dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6, il prefetto, il comune, la provincia e la regione con una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio rilevino il superamento di una o piu' delle concentrazioni soglia di rischio, il Comandante o Direttore responsabile dell'area avvia le procedure di bonifica di cui al comma 1. 10. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi del rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di CSR, il Comandante o Direttore responsabile dell'area ne informa immediatamente il competente organo di vertice, nonche' il rappresentante dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6, il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio. Il Comandante o Direttore responsabile dell'area attiva il reparto genio infrastrutture competente per Forza Armata e territorio per la redazione e presentazione al rappresentante dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma 6, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma 6, acquisito il parere del prefetto, del comune, della provincia e della regione interessati, mediante apposita conferenza di servizi e, sentito il Comandante o Direttore responsabile dell'area, approva il progetto con eventuali prescrizioni o integrazioni, entro sessanta giorni dal suo ricevimento. 11. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario alla sua attuazione, l'approvazione di cui al comma 10, sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione. 12. Qualora, nel corso delle procedure di cui ai commi precedenti, occorra assumere informazioni classificate per la tutela della sicurezza nazionale il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma 6, puo' chiedere all'autorita' competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie. La richiesta sospende i termini di cui ai commi precedenti sino alle determinazioni in ordine alla stessa. Lo Stato maggiore della difesa, sentito il competente Stato maggiore di Forza armata ovvero Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, autorizza, ove nulla osti, la comunicazione delle informazioni occorrenti. Nel caso in cui le notizie siano suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, lo Stato maggiore della difesa interessa, per le conseguenti determinazioni la competente autorita' individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 8 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. 13. L'accesso ai documenti inerenti alla procedura di cui ai commi precedenti e' escluso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e successive modifiche, ovvero, ove si tratti di notizie, informazioni, documenti, atti, attivita', cose e luoghi che sono o possono essere oggetto di segreto di Stato, l'accesso e' escluso ai sensi dell' art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 12. 14. Per le aree individuate quali siti di interesse nazionale (SIN) si applicano le procedure previste dall'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dai precedenti commi 12 e 13; a tutte le fasi della procedura partecipa un rappresentante del Ministero della difesa, individuato dal competente organo di vertice. 15. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni, in attuazione delle procedure semplificate previste dall'allegato 4 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comandante o il direttore responsabile dell'area provvede: a) alle comunicazioni di cui al comma 5; b) alla presentazione del progetto relativo agli interventi di bonifica eventualmente necessari, avvalendosi del reparto del genio militare competente per Forza armata e territorio.